Notizie Aggiornamenti e Novità
11/06/2013
In scadenza insieme alle IIDD (e salvo la ormai attesa proroga) il Diritto dovuto, per il 2013, dalle imprese iscritte all'inizio dell'anno in corso al Registro Imprese, e costituite da imprese individuali, societa' di persone e soggetti a loro equiparati, societa' soggette ad IRES con periodo d'imposta coincidente con quello solare.
Esonerate le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2012 senza esercizio provvisorio, le ditte individuali cessate con richiesta di cancellazione datata fino al 30.01.2013, societa' ed enti che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedendo la cancellazione entro il 30.01.2013, e le cooperative sciolte nel 2012 a seguito di provvedimento dell'Autorita' governativa.
Per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale il diritto e' dovuto nella misura fissa di 88 Euro, che salgono a 200 per quelle iscritte nella sezione ordinaria. Le altre imprese versano il diritto in base agli scaglioni di fatturato partendo da un minimo di 200 Euro.
Previsto il versamento di una somma pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale in caso di unita' locali e sedi secondarie, fino ad un tetto di 200 Euro.
Il versamento, da effettuarsi su mod.F24 con cod.tributo 3850 2013, slittera' con quello previsto per le IIDD, ma andra' pagato in un'unica soluzione senza possibilita' di rateazione.
Per le imprese iscritte nel corso del 2013 il pagamento va fatto entro 30gg dalla presentazione della domanda o comunicazione di iscrizione su mod.F24 o direttamente c/o lo sportello camerale.
30/04/2013
In vigore da domani 1.05.2013 l'aumento degli interessi di mora previsto dal provvedimento Direttore AgE 4.03.2013.
Ricordiamo che la misura annua dell'interesse da applicarsi in caso di pagamento in ritardo delle cartelle sale dal 4,5504% al 5,2233%.
Come abbiamo avuto gia' modo di segnalare, si acuisce la disparita' di trattamento tra AF e contribuente in caso di "ritardo", in un momento economico senz'altro non facile e comunque non favorevole.
In particolare, quando, in materia di IIDD, e' in ritardo il contribuente, le misure annue di interesse applicate sono :
1) il 4% sulle somme accertate
2) il 4,5% in caso di dilazione di pagamento sulle somme rateizzate o sospese
3) il nuovo 5,2233%, a partire dalla data di notifica e fino alla data di pagamento sulle somme iscritte a ruolo in caso di ritardo.
Quando il ritardo e' dell'Amministrazione per somme indebitamente versate dal contribuente da rimborsare, il DM 21.05.2009 stabilisce l'applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo e dell'1% semestrale, e quindi, nel migliore dei casi, nella misura pari alla meta'.
Un intervento legislativo in materia sarebbe quindi auspicabile, affinche' possa essere sanata una disparita' di trattamento illegittima e non piu' accettabile, con l'ulteriore scopo di introdurre nell'ambito della riscossione dei tributi e dei rapporti tra AF e contribuenti elementi di flessibilita' e giustizia.
08/03/2013
Pubblicato, per la prima volta dopo tre anni, il provvedimento del Direttore dell'AgE datato 4 Marzo con il quale, ai sensi dell'art.30 DPR 602/73 vengono elevati gli interessi di mora. A far data dall'1.05.2013, il nuovo tasso su base annua salira' da 4,5504% a 5,2233%.
Pagare in ritardo una cartella esattoriale, vale a dire dopo 61 giorni dalla data di notifica, costera' quindi circa il 15% in piu'. Il nuovo tasso, determinato, con il coinvolgimento della Banca d'Italia, si basa sulla media dei tassi bancari attivi per il periodo 1.01.2012-31.12.2012.
Con tale modifica permane la situazione di disparita' di trattamento circa gli interessi spettanti sulle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria e quelli applicati sui rimborsi a favore del contribuente, disparita' che e' a tutt'oggi venuta meno solo in materia di tributi locali (come disciplinato dall'art.1, c. 165 Legge 27.12.2006, Nr 296, secondo il quale si applichera' un interesse annuo pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti sia nei casi di ritardo che nei casi di rimborso).
Rimandando ad un secondo momento altri approfondimenti sulla modifica introdotta, si puo' segnalare fin da ora come la scelta di ritoccare al rialzo la misura degli interessi sia venuta a cadere in un momento caratterizzato da difficolta' diffuse di onorare gli impegni assunti tanto per i cittadini quanto per le imprese, e in una situazione di congiuntura economica sfavorevole e del c.d. credit crunch (contrazione dei canali di accesso al credito soprattutto bancario).
01/02/2013
Grazie ad una norma volta a tutelare i contribuenti che risultano vittime di azioni illegittime dell'AF (es. cc.dd. "cartelle pazze") e che quindi necessitano di una tutela immediata, diventa interessante prendere in considerazione la richiesta di sospensione della cartella. Indipendentemente dalle reali ragioni, infatti, se un contribuente, presenta istanza al Concessionario della riscossione, questa (anche se sostanzialmente errata) produce comunque due conseguenze che e' importante sottolineare :
1) verra' sospesa qualsiasi azione del concessionario fino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, che deve arrivare dopo 60gg;
2) operera' il c.d. "silenzio-assenso", con la possibilita' quindi di ottenere la cancellazione della cartella, nel caso in cui l'Agenzia non dovesse rispondere entro 220 giorni.
Tutti gli uffici sono quindi chiamati a fare lo sforzo, sicuramente notevole dati i tempi attraverso i quali si amministrano i rapporti con i contribuenti, di esaminare le istanze e dare una risposta entro almeno 7 mesi dalla data in cui e' stata presentata l'istanza.
Quindi dopo la notifica dell'atto, si puo' presentare all'agente della riscossione (AdR), tramite raccomandata o anche in via telematica, e entro 90 giorni dalla notifica, una dichiarazione e la relativa documentazione attestante che:
a) il diritto di credito azionato e' prescritto o comunque e' intervenuta la decadenza in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) l'ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;
b) l'ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;
d) il credito e' stato in tutto o in parte annullato o sospeso;
e) in data antecedente alla formazione del ruolo, il pagamento era gia' stato effettuato
o comunque qualsiasi altra causa che comporti la non esigibilita' del credito sotteso al ruolo.
Entro 10gg dal ricevimento, l'istanza e' trasmessa all'AgE o all'ente creditore. Dopo altri 60gg, l'Agenzia o l'ente, in caso di correttezza della documentazione prodotta, trasmette in via telematica, all'AdR, il provvedimento di sospensione o sgravio conseguente, comunicando al contribuente, con raccomandata AR (o a mezzo PEC, se il destinatario ha l'obbligo di attivarla), la comunicazione della correttezza della documentazione prodotta.
In caso di inidoneita' della documentazione prodotta, analoga comunicazione verra' effettuata per dar corso alla ripresa della riscossione.
Se entro il termine di 220gg non si ha risposta da parte dell'Agenzia o dell'enete, i crediti sono annullati di diritto.
Per le istanze presentate all'AdR prima dell'1.01.2013, l'AgE dovra' comunicare accoglimento o rigetto entro il 29.03.2013, e in caso di mancato invio della comunicazione entro il 6.08.2013 (220 giorni dalla pubblicazione della legge), i crediti oggetto della dichiarazione saranno annullati di diritto.
A compendio della disciplina, sono state ovviamente inasprite le sanzioni per il caso di produzione di documentazione falsa, applicandosi, oltre alle eventuali sanzioni penali, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
31/01/2013
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito internet le metodologie di controllo per le attivita' economiche dirette al consumatore finale, aggiungendo alle 96 previste e per le quali ha effettuato il restyling, l'attivita' di autonoleggio.
Le metodologie di controllo, che sono dirette agli uffici periferici e nella sostanza ai verificatori che saranno incaricati di effettuare i controlli, sono state differenziate per singola attivita' economica e contengono le indicazioni per l'effettuazione di controlli contabili e documentali, nonche' per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti.
La loro lettura e' senz'altro utile per il professionista-consulente e per lo stesso contribuente-esercente impresa, poiche' sono strutturate con una presentazione iniziale delle modalita' e delle condizioni di esercizio di ciascuna attivita' esaminata riscontrate e/o considerate dall'Agenzia, e illustrano le metodologie guida per il verificatore nella preparazione del controllo e nella stessa esecuzione pratica dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire.
Vengono infine segnalate le tipologie di evasione piu' ricorrenti, e viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari, individuando accertamenti, riscontri e analisi ritenuti utili a tale fine (ad es. in molti casi, vengono suggeriti gli elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed extracontabili e l'ammontare dei corrispettivi).
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