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30/04/2013
In vigore da domani 1.05.2013 l'aumento degli interessi di mora previsto dal provvedimento Direttore AgE 4.03.2013.
Ricordiamo che la misura annua dell'interesse da applicarsi in caso di pagamento in ritardo delle cartelle sale dal 4,5504% al 5,2233%.
Come abbiamo avuto gia' modo di segnalare, si acuisce la disparita' di trattamento tra AF e contribuente in caso di "ritardo", in un momento economico senz'altro non facile e comunque non favorevole.
In particolare, quando, in materia di IIDD, e' in ritardo il contribuente, le misure annue di interesse applicate sono :
1) il 4% sulle somme accertate
2) il 4,5% in caso di dilazione di pagamento sulle somme rateizzate o sospese
3) il nuovo 5,2233%, a partire dalla data di notifica e fino alla data di pagamento sulle somme iscritte a ruolo in caso di ritardo.
Quando il ritardo e' dell'Amministrazione per somme indebitamente versate dal contribuente da rimborsare, il DM 21.05.2009 stabilisce l'applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo e dell'1% semestrale, e quindi, nel migliore dei casi, nella misura pari alla meta'.
Un intervento legislativo in materia sarebbe quindi auspicabile, affinche' possa essere sanata una disparita' di trattamento illegittima e non piu' accettabile, con l'ulteriore scopo di introdurre nell'ambito della riscossione dei tributi e dei rapporti tra AF e contribuenti elementi di flessibilita' e giustizia.
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