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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 25/07/2013

770 rimandato a Settembre


Giunta, con comunicato stampa del MEF datato 24.07.2013, la notizia del rinvio al 20 Settembre 2013 del termine di presentazione del modello 770/2013, originariamente fissato a fine mese.
In attesa che il relativo provvedimento, un DPCM proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovi pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le istanze di proroga da piu' parti avanzate, in primis dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, trovano accoglimento.
Il rinvio riguarda tanto il c.d. 770 Ordinario e relativo a ritenute su redditi da capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, utili da partecipazione e redditi diversi corrisposti nel 2012, quanto per il c.d. 770 Semplificato, destinato ad accogliere le ritenute su redditi di lavoro, dipendente autonomo e assimilati, provvigioni, etc, compresi i dati contributivi e assicurativi relativi al 2012.
I modelli possono essere presentati, come al solito, direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati, attraverso il servizio Fisconline (in caso di numero di percipienti limitato e comunque non superiore a 20) o il servizio Entratel (percipienti in numero di 20 o piu').





Notizia 24/07/2013

Studi di settore 2013, ultimo round...tra adeguamenti e annotazioni


Studi di settore 2013 alla stretta piu' o meno finale, nel clima di rinvii dell'ultima ora e di software da aggiornare che, ricordo degli ultimi anni, si ripropone anche quest'anno con un carico aggiuntivo che sottoponiamo alla vostra attenzione.
Ricordiamo preliminarmente, infatti, che una volta inseriti i dati, contabili ed extracontabili, richiesti da ogni specifico studio di settore, il software Ge.Ri.Co. (Gestione Ricavi e Compensi) elabora un risultato, di Conruita'-Normalita' economica-Coerenza in base agli specifici elementi attraverso i quali e' stato costruito, revisionato, rettificato.
Nel caso in cui l'esito sia CONGRUO, nulla quaestio : i ricavi o compensi dichiarati sono ritenuti in linea con quelli attesi e l'accertamento in base alle risultanze dello studio di settore non e' possibile.
Quando l'esito e' NON CONGRUO, il contribuente viene iscritto nelle liste selettive (l'Agenzia delle Entrare ne ha a disposizione piu' di una decina tra le quali scegliere) di soggetti "attenzionati", soggetti cioe' da sottoporre ad un eventuale accertamento.
Di fronte al risultato negativo, il contribuente ha di fronte una serie di soluzioni.
1) ADEGUAMENTO
Non sussistono novita' rispetto al passato : l'adeguamento in dichiarazione e' "gratuito", nel senso che non comporta l'applicazione di sanzioni, ma ha la diretta conseguenza di aumento dei ricavi o compensi dichiarati, con conseguente pagamento di imposte, contributi ed IVA su quanto adeguato e con il risultato che la sua posizione si allinea a quella del contribuente congruo : l'accertamento su SDS non sara' possibile.
2) NON ADEGUAMENTO
Il contribuente viene iscritto nelle liste selettive.
3) NON ADEGUAMENTO CON "ANNOTAZIONI"
Nel caso in cui si valuta che il risultato dello studio di settore non e' in grado di cogliere la realta' specifica del contribuente, anche al fine di anticipare le successive azioni difensive della fase contenziosa, si potra' scegliere di non adeguarsi, indicando nelle annotazioni da allegare allo studio di settore le eventuali cause che specificamente abbiano portato al mancato raggiungimento della congruita'.
Questo e' lo spazio di azione che si e' venuto consolidando negli ultimi anni, a cui si aggiungono gli elementi di novita' costituiti dai seguenti tre elementi :
a.l'inasprimento delle sanzioni in caso di omessa o non corretta presentazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore;
b.la disciplina premiale applicabile ai soggetti congrui;
c.gli effetti ai fini della disapplicazione delle disposizioni societa' di comodo e perdita sistemica.




Notizia 22/07/2013

Fisco, ma per quanto tempo mi controlli?


Stabilita ancora una volta dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sent. 17010 del 9.07.2013, la non perentorieta' del termine, fissato per legge, sulla durata dei controlli presso l'azienda, sentenza che ha confermato precedenti interpretazioni (Cassazione 17002/2012 e 19338/2011) che hanno gia' fatto tanto discutere.
Ricordiamo che per legge, in particolare al comma 5 dell'art. 12 della Legge 212/2000, c.d. "Statuto del contribuente", e' stato fissato in 30gg lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 in casi di particolare complessita', individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, il termine entro il quale i verificatori delle Agenzie Fiscali e i militari della Guardia di Finanza possono permanere presso la sede dell'azienda contribuente al fine di effettuare una verifica fiscale.
La pronuncia della Corte prende spunto da una vicenda relativa ad una verifica fiscale di un'impresa familiare di confezionamento di prodotti di abbigliamento che, in sede di ricorso in Cassazione, terzo grado del contenzioso tributario oggi vigente, lamentava, come primo motivo, che la permanenza dei militari della GdF si era protratta oltre i 30gg previsti.
Poiche', ad avviso del ricorrente, la natura del termine di cui si tratta doveva intendersi perentoria, il suo mancato rispetto aveva inficiato l'accertamento in corso, comportanto l'inutilizzabilita' dei dati raccolti per l'avviso di accertamento pena la nullita' dello stesso.
Il principio di diritto sostenuto nel respingere il motivo di ricorso e' stato il dover considerare il termine di cui all'art. 12 dello Statuto come "meramente ordinatorio", in quanto "...nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullita' degli atti compiuti dopo il suo decorso". Conclude infine la Corte che apparirebbe "...sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla piu' lunga eventuale permanenza degli agenti dell'Amministrazione".




Notizia 16/07/2013

Studi di Settore : l'intempestiva circolare dei chiarimenti...


E' datata 15.07.2013 l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 23/E, che ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli Studi di Settore, riveduti e corretti, applicabili per il periodo di imposta 2012 e quindi sulle dichiarazioni Unico 2013 che si stanno con fatica definendo e chiudendo.
L'intervento dell'agenzia ha spaziato su vari fronti. Concentriamo la nostra attenzione sui c.d. "correttivi anticrisi" e sulla loro genesi.
Occorre preliminarmente ricordare che gli SDS per un determinato periodo d'imposta dovrebbero essere pubblicati entro il 30 Settembre dell'anno a cui si applicheranno. Tale termine non e' mai andato a regime, tant'e' che dopo la sua introduzione abbiamo assistito ai ritardi, agli slittamenti e alle proroghe dell'ultimo minuto (per essere precisi degli ultimi venti giorni) attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria ha posto rimedio ad un processo articolato che porta ad inspiegabili rilasci ritardati di uno strumento che impatta incisivamente sulle dichiarazioni delle PMI.
Per il periodo d'imposta 2012, che dovrebbe aver rappresentato l'anno peggiore dall'inizio della crisi, occorrevano interventi importanti al fine di adeguare le risultanze degli studi alla realta' che le imprese hanno vissuto.
E' datata 4 Aprile 2013 la riunione della Commissione degli Esperti chiamata ad esprimere parere sulla validita' degli interevnti operati sugli studi di settore in vigore, riunione che, dopo aver preso atto della capacita' dei correttivi applicati lo scorso anno nel cogliere la congiuntura economica negativa con il giusto grado di adeguatezza, ha rilasciato parere positivo all'unanimita' per introdurre anche per l'anno 2012 dei correttivi, analoghi ai precedenti, finalizzati a conseguire anche per quest'anno i medesimi risultati.
Ricordiamo che le novita' 2012 hanno riguardato :
a) gli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
b) l'indicatore di normalita' economica in assenza del valore dei beni strumentali;
c) l'introduzione di indicatori di coerenza economica per alcuni studi di settore applicabili alle attivita' di impresa;
d) l'introduzione di un correttivo per 4 studi di settore applicabili alle attivita' professionali;
e) l'introduzione di due correttivi per lo studio di settore VG68U;
f) la modifica dello studio di settore VM05U, con effetti dal 2013.
Occorre sottolineare che si e' lavorato sulla evoluzione di 68 studi di settore attingendo ai dati rilevanti relativi al periodo di imposta 2010. Inoltre nelle "Note tecniche e metodologiche" relative sono stati illustrati i criteri con cui ciascuno studio e' stato costruito con un livello di dettaglio definito elevato. L'Agenzia ha infine evidenziato come siano stati esplicitati i passaggi logici della metodologia applicativa degli studi di settore, in particolare :
1) l'analisi discriminante; 2) l'analisi di coerenza; 3) l'analisi della normalita' economica; 4) l'analisi della congruita' e la determinazione dell'intervallo di confidenza.
Valutata poi per tutti i 205 studi in vigore l'incidenza della particolare congiuntura economica del 2012.

Insomma, nonostante l'intempestivita', si tratta di materiale su cui dover lavorare...




Notizia 15/07/2013

Software SIRIA e IRIS, la registrazione semplificata dei contratti si aggiorna


Con Comunicato Stampa dell'11.07.2013, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'aggiornamento dei software IRIS e SIRIA a seguito della soppressione di alcuni uffici territoriali. Per l'utilizzo di entrambi gli strumenti dovranno sussistere le seguenti condizioni :
1. numero di locatori e conduttori non superiore a tre;
2. unica unita' abitativa con non piu' di tre pertinenze e con immobili censiti con attribuzione di rendita;
3. contratto che contiene esclusivamente il rapporto di locazione;
4. contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
IRIS e' il software per la compilazione e il controllo, tramite procedura semplificata, della registrazione telematica dei contratti di locazione e il versamento delle Imposte di Registro e di Bollo. Gli elementi da indicare sono i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione, la durata del contratto e gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale addebitare le imposte. Per utilizzare IRIS e' inoltre prevista una ulteriore condizione rispetto alle 4 indicate in precedenza : dovra' trattarsi di contratto che non da diritto alla riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro.
SIRIA e' il software per la registrazione, con procedura semplificata, del contratto di locazione e l'esercizio dell'opzione per la c.d. cedolare secca (applicazione di un'imposta sostitutiva del 21% su locazioni di immobili ad uso abitativo tra soggetti non IVA). Gli elementi da indicare sono i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione e la durata del contratto.





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