Notizie Aggiornamenti e Novità
24/02/2014
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 2/E di Venerdi' 21 Febbraio 2014, i propri chiarimenti sull'applicazione ai trasferimenti immobiliari delle nuove misure delle cc.dd. "Imposte d'atto" (Registro, Ipotecarie e Catastali) in vigore dall'1.01.2014.
Le modifiche alla normativa previgente sono state introdotte in base al combinato disposto di art. 10 D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e di art. 26 DL 104/2013 (Decreto Istruzione convertito con Legge 128/2013), modifiche che hanno comportato l'applicazione delle nuove misure :
-2% in caso di applicazione agevolazione prima casa;
-12% per trasferimenti relativi a terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
-9% per gli altri atti traslativi a titolo oneroso.
La novella aveva inoltre previsto l'applicazione delle ipocatastali nella misura di Euro 50 nei casi in cui trovano applicazione le nuove aliquote, l'aumento d Euro 200 di Registro e ipocatastali in misura fissa e la previsione di un importo minimo dell'imposta di Registro proporzionale pari a Euro 1.000.
L'Agenzia e' intervenuta sulle questioni aperte relative a 1) differente definizione dei requisiti "prima casa" tra Registro e IVA e 2) l'abolizione delle agevolazioni ed esenzioni tributarie.
Riguardo al primo punto, l'AgE, confermando il dato normativo, sostiene come a decorrere dall'1.01.2014 sia vincolata alla categoria catastale dell'immobile e non piu' al DM 2.08.1969 del Ministero dei Lavori Pubblici ai fini dell'Imposta di Registro, mentre, in caso di trasferimenti assoggettati ad IVA, rilevano i criteri del DM citato.
Riguardo al secondo punto, l'AF ha fornito indicazioni puntuali sulle fattispecie rimaste in vigore e su quelle non piu' applicabili.
Preliminarmente occorre sottolineare come non sia da considerarsi agevolazione il metodo del c.d. "prezzo-valore" quanto di un metodo di determinazione dell'imponibile : per cui rimane valida la regola che, a partire dal 2006, consente di applicare l'imposta di Registro sul valore catastale indipendentemente dal prezzo effettivo pattuito, purche' tale prezzo sia indicato in atto.
Inoltre anche la normativa relativa al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, non rivestendo natura agevolativa, non risulta abrogata dall'1.01.2014.
Per l'Agenzia rimangono in vigore le agevolazioni relative ai trasferimenti patrimoniali relativi a procedimenti di separazione e divorzio, mentre risultano senz'altro abrogate quelle relative ai seguenti immobili :
a) di interesse storico, artistico e archeologico;
b) in favore dello Stato e degli Enti pubblici territoriali;
c) situati all'estero;
d) in favore di Onlus;
e) compresi in piani urbanistici particolareggiati;
f) compresi in piani di recupero;
g) ceduti in esenzione IVA nei confronti di imprese di rivendita di immobili.
23/02/2014
Con l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati di Giovedi' 20 Febbraio, la conversione con modificazioni del DL 149 del 28.12.2013 (recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) in corso di ubblicazione in GU, scrive la parola fine alla questione "abolizione" finanziamento ai partiti (o rimborso elettorale). Ricordiamo in sintesi che i tre pilastri del decreto erano rappresentati da :
1) abolizione progressiva in tre anni, con riduzione del 25% nel 2014, del 50% nel 2015, del 75% nel 2016 e dal 2017 cessazione totale;
2) introduzione del meccanismo del c.d. 2 x 1000 gia' dalle Dichiarazioni 2014 per i redditi 2013;
3) introduzione di una detrazione fiscali del 26% da applicarsi sulle erogazioni liberali in danaro annue effettuate da 30 a 30.000 Euro, detrazioni a cui si affiancavano la possibilita', sempre per le persone fisiche, di detrarre il 75% delle spese sostenute per scuole e corsi di formazione promossi e organizzati da partiti, con un tetto massimo di spesa di Euro 750.
La normativa, che introduceva dei limiti annuali ai finanziamenti che un soggetto puo' effettuare di Euro 100.000 era corredata da una serie di norme che davano finalmente attuazione all'art. 49 della Costituzione relativo alla democraticita' e organizzazione interna dei partiti politici, norme che richiedevano, quindi, di a) dotarsi di uno statuto che sara' vagliato dalla commissione parlamentare di garanzia sui bilanci dei partiti, b) predisporre un rendiconto annuale, anch'esso da controllare dalla commissione citata e c) dotarsi di un sito internet che funga da strumento di trasparenza e pubblicazione delle informazioni che assicuri l'accessibilita' anche alle persone disabili.
Nel testo del decreto, infine, si introduceva il principio della parita' di accesso, tra uomini e donne, alle cariche elettive. Segnaliamo i punti salienti del testo definitivo appena approvato :
1) conferma dell'abolizione progressiva in tre anni
2) previsione di un limite massimo per le persone di Euro 300.000 annui, purche' non superiore al 5% dei proventi del partito, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche di Euro 100.000
3) conferma detrazione 26% per erogazioni liberari da 30 a 30.000 Euro
4) conferma detrazione del 75% per le spese per scuole e corsi di formazione politica con tetto massimo di Euro 750 annui. In via transitoria per il 2014, 2015 e 2016 e' introdotto rispettivamente il limite del 15%, 10% e 5% dei proventi del partito per le erogazioni liberali e i contributi annuali ammessi.
Con la nuova legge, che ha modificato l'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 30.12.1992 Nr 504 sul riordino della finanza degli enti territoriali, gli immobili posseduti dai partiti saranno assoggettati ad IMU indipendentemente dalla destinazione d'uso.
22/02/2014
Inserito un emendamento per una mini proroga della rottamazione delle cartelle nel DL 151 2013, c.d. Decreto Enti Locali, all'esame in Parlamento per la conversione in legge e che contiene il c.d. "Salva Roma bis" con norme per il ripianamento dei debiti della Capitale.
La proposta agirebbe su due fronti :
1) slittamento dal 28 febbraio al 31 marzo per la rottamazione delle cartelle
2) allargamento della sanatoria anche per cartelle relative a debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale.
Riguardo alla effettivita' della proroga, e' tutto legato alla conversione in legge del decreto, la cui scadenza e' fissata proprio al 28 Febbraio 2014.
Quindi il contribuente che vuole aderire alla sanatoria e il consulente si trovano di fronte alla presente situazione : se nella prossima settimana la Camera approva il testo licenziato dal Senato, ci sara' un mese di tempo in piu', ma sembra di capire che si dovra' attendere comunque una data molto vicina a Venerdi' 28, data di scadenza originaria.
Tra l'altro sembrano sussistere pochi dubbi circa la volontarieta' di questo ennesimo slittamento concesso sul filo di lana : l'annuncio anticipato della proroga avrebbe potuto disincentivare adesioni affrettate dell'ultim'ora.
Comunque, per dar conto della cronaca dei fatti parlamentari, lo scorso 17 Febbraio, prima del voto definitivo del Senato, si parlava di proroga per ulteriori 15gg, e quindi al 15 Aprile, e di possibilita' di rateizzazione, entrambe poi abbandonate, la seconda per la manifesta discriminazione che avrebbe comportato per quanti, avendo gia' aderito, hanno dovuto pagare tutto in un unica soluzione.
Per concludere, la data del 28 Febbraio sembra comunque cruciale : se la conversione non arriva, niente proroga e si chiude definitivamente la sanatoria; se la conversione arriva, sara' comunque a stretto ridosso della scadenza.
E non dimentichiamo che l'esame da parte della Camera potrebbe riservare ulteriori sorprese, anche se i tempi sembrano eccessivamente stretti.
21/02/2014
Approvato, nella serata di Mercoledi' 19 Febbraio, il decreto legge sul piano "Destinazione Italia".
Tra le misure varate la piu' importante da citare e' senza dubbio la possibilita', ammessa dal 2014, per i soggetti imprese che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, a fronte di forniture per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali nei confronti della PA debitamente "certificati" secondo la procedura MEF, di compensarli con cartelle esattoriali non pagate.
Ora occorrera' solo attendere i 90 giorni previsti per l'emanazione dell'apposito decreto MEF di concerto con MiSE che fissera' le modalita' di compensazione.
Tra le altre misure ricordiamo :
1) l'aumento delle sanzioni per il lavoro irregolare e sommerso
2) i risparmi previsti nelle bollette per il consumo energetico
3) il credito d'imposta per l'acquisto di libri
4) il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo
5) le misure di bonifica di siti contaminati
6) le misure per l'introduzione della banda larga
7) i mutui a tasso zero per l'imprenditoria giovanile e femminile
8) gli incentivi per gli investimenti esteri in Italia
9) il risarcimento per imprese danneggiate da attacchi dei cc.dd. "No Tav"
10) l'eliminazione dell'aumento delle accise sulla birra.
Le misure sono gia' in vigore, a seguito della pubblicazione in GU : occorrera' pero' attendere i decreti di attuazione.
20/02/2014
E' durata solo 20 giorni la recente introduzione della ritenuta alla fonte pari al 20% che gli intermediari finanziari erano obbligati ad applicare ai bonifici pagati dall'estero, ritenuta che ha meritato anche l'attenzione della Commissione Europea.
Andiamo con ordine per capire cosa e' successo. La legge 97/2013 prevede, a decorrere dal 1.02.2014, l'applicazione automatica da parte delle banche di una ritenuta pari al 20% sui bonifici fatti dall'estero a favore di persone fisiche, in quanto le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria, che potra' essere fornita a posteriori mediante apposita autocertificazione per poter richiedere il rimborso della ritenuta.
La ritenuta si applica sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente. Non si applica sul conto professionale o d'impresa, ne' quando la riscossione avviene tramite l'intervento di un intermediario finanziario, ma interessa solo il conto personale delle persone fisiche.
Spetta poi al beneficiario dimostrare che tali somme non sono frutto di investimenti esteri. Egli infatti ha l'opportunita' di autocertificare che il flusso finanziario estero incassato non costituisce reddito da capitale o reddito diverso (di cui all'art. 67, c. 1, lett. b), c), f) , e), h) del TUIR), allegando copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto e il quadro Rw (se e' stato presentato).
Il contribuente puo' allegare anche il Modello Unico da dove si evince che la somma non e' collegata ad alcun investimento effettuato all'estero (ad esempio non e' un reddito derivante da terreni e/o fabbricati detenuti all'estero e inclusi nel quadro RL) o che non detiene nessun bene o capitale al di fuori del territorio italiano.
Secondo la norma, per ottenere quindi il rimborso, tutta questa documentazione :
1) va presentata entro il 28.02 dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la trattenuta, chiedendone il rimborso alla banca;
2) va presentata con l'istanza di rimborso entro i 48 mesi successi a quello in cui abbia subito l'errata ritenuta.
Tale ritenuta ha suscitato l'interesse dell'UE e cosi' la Commissione europea, il 17.02, ha avviato una verifca di legittimita', in quanto la stessa potrebbe violare i principi di non discriminazione e del libero movimento di merci e capitali nell'area europea.
Ma con un comunicato stampa ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicati ieri sera, il ministero dell'Economia ha stoppato l'obbligo imposto alle banche di applicare la ritenuta del 20% sui bonifici ricevuti dall'estero.
Non si tratta di una vera e propria cancellazione ma solo di un rinvio, la ritenuta infatti riniziera' a decorrere dal 1.07.2014. In reata' gia' nei giorni scorsi in capo alle banche erano sorti problemi operativi riguardo l'applicazione della stessa, in particolare sulla distinzione delle movimentazioni finanziarie escluse. Senza contare che alcune banche e la maggior parte dei contribuenti addirittura non ne erano a conoscenza. Cosi con il provvedimento del Direttore dell'AgE non solo si e' provveduto a sospendere l'operativita' della ritenuta del 20%, ma e' stato disposto che gli acconti eventualmente gia' trattenuti dalle banche saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli intermediari stessi.
Il MEF ha spiegato che la cancellazione della ritenuta si e' resa opportuna alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale del contrasto all'evasione fiscale attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi : tale modello costituisce la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard) e rappresenta il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
L'introduzione di tale modello, presentato dall'OCSE e che sara' sottoposto all'approvazione del metting del G20 in programma a Sydney questo fine settimana, costituira' il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
Proprio tale circostanza fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la ritenuta ed e' stata addirittura predisposta una norma di abrogazione della stessa da sottoporre al prossimo Governo.
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