Notizie Aggiornamenti e Novità
10/03/2014
Dovrebbe rispondere il c.d. Jobs act al "chi e' di scena" di Marzo del governo nuovo di zecca.
E sarebbe quindi gia' partita la nuova Riforma del Lavoro, le cui norme principali sono state studiate con lo scopo preciso di contrasto alla precedente Riforma Fornero (o "delle lacrime e sangue").
Il primo obiettivo di riforma comporta la messa in prepensionamento dell'AspI, la nuova assicurazione per l'impiego, che, partita dal 2013, verra' sostituita con una foma di sostegno, gia' rribattezzata NASPI, che in caso di perdita del lavoro
1) non andra' oltre i due anni
2) sara' ponderata in base ai conributi versati e
3) allarghera' le possibilita' di accesso rispetto all'attuale ASpI che richiede almeno un anno di contribuzione. Riguardo all'annosa questione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, norma che prevede la c.d. tutela reale del posto di lavoro, la nuova riforma prevedrebbe una sospensione nei primi tre anni di contratto di lavoro, che dovra' comunque essere a tempo indeterminato e con garanzie, per il lavoratore, progressive assicurate dal c.d. nuovo contratto unico.
Si dovrebbe inoltre lavorare alla costruzione della rampa di lancio dello strumento, il contratto di apprendistato, che avrebbe dovuto essere il contratto principe della "Fornero" ma mai decollato, attraverso misure che da un lato diano maggior vigore all'istituto e dall'altro semplifichino l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Campo di azione privilegiato e comunque di indubbio interesse sara' infine rappresentato dalla c.d. flessibilita' in entrata, che si snodera' attraverso la modulazione tra contratto di inserimento e contratto a termine.
Se infatti si prevedesse di limitare il ricorso ad un c.d. contratto di inserimento solo alla prima assunzione o al reinserimento nel lavoro di disoccupati da oltre un anno, si potrebbe sul versante dei contratti a termine aprire ad un'ulteriore semplificazione che consentirebbe ad esempio di ampliare fino ai 36 mesi i casi di suo ricorso senza causale.
La strada, invece, di un contratto di inserimento previsto in ipotesi meno stringenti o quale strumento piu' generalizzato, chiuderebbe la possibilita' di aperture, modifiche e semplificazioni in ambito contratti a termine.
Per la presentazione della riforma non si dovrebbe attendere oltre al 14 Marzo e comunque l'esecutivo e' gia' al lavoro : speriamo che se riforma sara' sia organica e orientata a crescita e chiarezza e non l'ennesimo intervento scombinatutto che nulla crea, soprattutto posti di lavoro, e nulla distrugge, in particolare precariato e disoccupazione.
09/03/2014
Istituiti, con Risoluzione 25/E del 4 Marzo 2014, i codici tributo da utilizzare per accedere all'istituto del c.d. ravvedimento operoso per gli importi rateizzati a seguito di
a) definizione dell'accertamento
b) accertamento con adesione
c) conciliazione giudiziale e
d) mediazione.
Occorre ricordare che le norme relative a tali istituti, pur prevedendo la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, consentono, attraverso tali nuovi codici tributo, che, qualora si salti una rata, si possa rimediare senza conseguenze sull'intero piano di rateazione effettuando appunto, entro la rata successiva, il ravvedimento, con il pagamento degli interessi per i giorni di ritardo e l'applicazione della sanzione ridotta.
I nuovi codici istituiti sono 8, 4 con codice da 9946 a 9949 relativi alle sanzioni rispettivamente per tributi erariali, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF e IRAP, e 4 con codice da 1984 a 1987 relativi agli interessi.
Per compilare correttamente il mod.F24 occorrera', infine, indicare codice ufficio, codice atto, codice tributo e anno di riferimento cosi' come indicati negli atti emessi dall'ufficio a cui si riferiscono i piani di rateazione.
08/03/2014
Con la Risoluzione 24/E del 4 Marzo 2014 le imprese creditrici della PA hanno finalmente ottenuto la piena attuazione delle norme contenute nel DL 35 2013, c.d. "Decreto Sblocca-Debiti".
Sara' infatti possibile, con il nuovo codice 260E nel mod. F24 Enti Pubblici e con il nuovo codice 2600 nel mod. F24 Elide, in presenza di crediti certificati, per i soggetti creditori nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di crediti, da somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi liquidi ed esigibili e maturati al 31.12.2012, di poterli utilizzare in compensazione per pagare le somme dovute in base agli istituti definitori e deflativi (accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al pvc, acuqiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione).
08/03/2014
Lo staff di SDD Servizi e Soluzioni per l'Impresa fa gli auguri a tutte le donne!
07/03/2014
Anche quest'anno arriva il restyling per gli studi di settore.
L'iter era partito da lontano, da quando, con la pubblicazione nei supplementi straordinari alla GU Nr 304 del 30.12.2013, erano stati approvati dal MEF 69 studi evoluti (6 per attivita' professionali, 21 per attivita' commerciali, 21 per attivita' manifatturiere e 21 per la produzione di servizi) come capaci a rappresentare la realta' dei settori e delle aziende a cui si riferivano.
Contenuti in un altro DM erano poi gli indicatori territoriali che dovevano costituire da base delle differenziazioni geografiche applicabili dal periodo d'imposta 2013 : 1) canoni di locazione degli immobili 2) livelli quotazioni immobiliari 3) livelli canoni affitto locali commerciali 4) livelli reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF 5) livelli retribuzioni.
Con la seduta del 4 Marzo e' arrivato anche l'ok della Commissione degli Esperti, organo composto da rappresentanti dell'AF, delle categorie produttive e professionali e degli Enti Locali, deputato ad esprimere il parere circa la capacita' dei singoli studi di riuscire a rappresentare la realta' economica alla quale si riferiscono.
Occorre in particolare segnalare come la Commissione abbia decretato come eccessivamente selettivi ai fini dell'applicazione del c.d. Sistema premiale due dei nuovi indicatori di coerenza introdotti dallo scorso anno negli studi revisionati nel 2013, vale a dire il "margine per addetto non dipendente" e "l'indice di copertura del costo di godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti", ottenendo la disapplicazione del primo, ritenuto il piu' penalizzante.
Ricordiamo, infatti, che il sistema premiale, previsto dall'art. 10 del DL 201 2011, consente, alle imprese che risultino non solo congrue ma anche coerenti, di conseguire i tre seguenti vantaggi
1) preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici in tema di imposte dirette ed Iva
2) riduzione di un anno dei termini per l'accertamento
3) aumento da 1/5 a 1/3 dello scostamento reddituale consentito per l'applicazione del redditometro, vantaggi riservati per il 2012 a solo 91 dei 205 studi di settore esistenti.
La soluzione adottata conferma le conclusioni che erano state raggiunte il 28 Novembre 2013, nel corso della validazione degli studi revisionati nel 2013, dalla Commisione degli Esperti, secondo la quale entro Marzo 2014, a seguito di analisi effettuate e degli incontri delle associazioni di categoria, si dovesse giungere o alla sterilizzazione degli indicatori individuati in sede di applicazione o alla loro modifica sostanziale ovvero sostituzione con altri indicatori.
Per il periodo d'imposta 2014, intanto, parte il nuovo iter di revisione di altri 68 studi di settore (18 del settore manifatturiero, 16 del settore servizi, 6 delle attivita' professionali 28 del commercio), come stabilito dal provvedimento AgE pubblicato lo scorso 21 Febbraio
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