Notizie Aggiornamenti e Novità
31/03/2015
E' giunta la scadenza anche per l'ultima tornata di soggetti che, intrattenendo rapporti di fornitura con la c.d. Pubblica Amministrazione (PA), dovranno emettere la c.d. Fattura elettronica PA.
Ricordiamo che l'obbligo di adozione della fatturazione elettronica era gia' scattato il 6 Giugno 2014 per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di :
a. Ministeri
b. Agenzie fiscali
c. Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale.
Quest'ultima fase vede coinvolti anche i soggetti che effettuano forniture a :
1) TUTTE le Amministrazioni incluso nell'elenco ISTAT;
2) le Amministrazioni Locali (es. la Regione per i Farmacisti).
Da questa data, quindi, i soggetti destinatari non potranno ne' accettare fatture emesse o trasmesse in forma diversa da quella elettronica, ne', soprattutto, procedere al relativo pagamento, neppure parziale. E cio' fino a quando non riceveranno l'invio del documento in forma elettronica.
Dal lato dei fornitori, per tale tipologia di fatture occorrera' seguire la modalita' elettronica sia nelle fasi di emissione e trasmissione sia in quella successiva di conservazione.
Cogliamo l'occasione per ricordare che e' in previsione da parte del Governo di varare una riforma per far passare alla fatturazione elettronica, dall'1.01.2017, anche i professionisti, e allo scontrino digitale e ricevuta digitale per artigiani, commercianti, supermercati, ipermercati, discount e gestori di distributori automatici, con il correlato obbligo di inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate tutti i corrispettivi giornalieri.
Le caratteristiche della fattura elettronica PA sono le seguenti :
A. Contenuto informativo minimo-fiscale :
1. data emissione
2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco
3. nome del cedente o prestatore
4. P.IVA del cedente o prestatore
5. nome del cessionario o committente
6. P.IVA del cessionario o committente o CF (se il soggetto non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione);
7. natura, qualita', quantita' dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione necessari per determinare l'imponibile
Tale contenuto minimo viene alleggerito in caso di fatture di importo unitario non superiore a Euro 100 : i dati minimi obbligatori saranno i numeri 1, 2, 3, 5 e l'ammontare del corrispettivo complessivo con l'imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla.
B. Aspetti tecnici :
Il formato della fattura elettronica e' l'xml, e questo perche', oltre ai dati che costituiscono le informazioni fiscali obbligatorie, occorrono altre informazioni indispensabili ai fini della trasmissione corretta del documento al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
C. Requisiti della fattura elettronica :
1. autenticita' dell'origine, collegata alla certezza circa l'identita' del soggetto emittente (cedente o prestatore);
2. integrita' del contenuto, poiche' la fattura e i dati che questa contiene non possono essere alterati;
3. leggibilita' della fattura, ossia possibilita' di visualizzazione e stampa della stessa, al fine di verificare la corrispondenza tra i dati e le informazioni che contiene il file elettronico originale e la copia cartacea stampata, anche successivamente e nei periodi futuri.
Tali requisiti dovranno essere sussistenti dal momento dell'emissione fino alla scadenza dei termini di conservazione.
30/03/2015
Imprese e consulenti iniziano a scaldare i motori per il prossimo adempimento annuale che li vedra' protagonisti : il c.d. "spesometro" relativo all'anno 2014.
Gia' denominato "Comunicazione operazione rilevanti IVA", "Elenchi clienti e fornitori nuova versione", poi "Comunicazione polivalente", si tratta, come piu' volte commentato di una comunicazione che ha dato pensieri e gatte da pelare a ciascun soggetto che ne sia entrato in contatto : contribuente, amministrazione finanziaria, software house, consulenti, etc.
Nella versione che ci attende quest'anno sono rimaste ferme le scadenze :
1) 10 Aprile 2015 - per i soggetti che liquidano, nel 2015, l'IVA mensilmente
2) 20 Aprile 2015 - per soggetti con periodocita' di liquidazione IVA diversa da quella mensile
E' ormai inoltre assodato che, per le operazioni certificate da fattura, la comunicazione sia da operarsi "senza soglia", anche se e' lasciata la possibilita' di scelta dell'invio dei dati tra la forma analitica e la forma c.d. aggregata, ossia tutte le fatture emesse e ricevute distinte in considerazione di ciascun soggetto controparte (cliente o fornitore).
Nell'ambito delle operazioni cc.dd. B2C, ossia effettuate dagli operatori economici con acquirenti o committenti privati, vale invece la soglia di Euro 3.600 IVA compresa.
Da quest'anno vengono invece meno le deroghe previste per commercianti al minuto e agenzie di viaggio in relazione alle fatture da loro emesse di importo inferiore a Euro 3.600 al lordo dell'IVA.
Rientrano nell'area dei soggetti obbligati all'invio anche :
1) i cc.dd. "ex minimi", vale a dire quei soggetti che, poiche' fuoriusciti dal regime per mancanza dei requisiti, hanno potuto mantenere l'esonero dall'obbligo di tenuta e registrazione delle scritture contabili ai fini IRPEF-IVA, ma che sono obbligati a presentare lo spesometro;
2) i produttori agricoli in regime semplificato
3) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico per le operazioni da questi effettuate nell'ambito di attivita' commerciali.
Buon lavoro a tutti noi!
27/03/2015
Dopo il successo della sperimentazione in alcuni uffici territoriali, considerando il gradimento ottenuto da parte degli utenti, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di estendere a tutto il territorio nazionale il sistema che funziona con l'aiuto del web.
Si tratta del web ticket, un magico biglietto eliminacode che potra' essere ottenuto e stampato dal computer, limitando i tempi morti e l'incertezza circa l'affluenza ad un dato ufficio in un tal giorno, e a volte il caos e la correlata caoticita' e confusione delle informazioni reperibili negli uffici.
Lo schema di comportamento sara' il seguente : l'utente, collegandosi con il sito ufficiale dell'Agenzia, potra' procedere alla prenotazione del ticket, che sara' poi stampato e portato con se' per esibirlo di persona una volta raggiunto l'ufficio territoriale.
Il percorso da seguire e' Home page>Contatti>Contatta l'Agenzia>Assistenza Fiscale>Elimina code online e il servizio avra' un orario di apertura fissato alle ore 6 del mattino.
Le prenotazioni saranno effettuate sino ad esaurimento posti disponibili per la specifica giornata, dato che sara' possibile prenotarsi anche per il giorno stesso.
Infine l'orario dell'appuntamento sara' fissato con un intervallo di tempo, dalla prenotazione, che consenta all'utente di raggiungere l'ufficio prescelto.
Anche la conferma della prenotazione viaggera' online, e sara' recapitata via mail, con un messaggio che contiene il collegamento, il link del web ticket numerato da stampare.
Et voila' : l'appuntamento e' fissato.
14/11/2014
E' di fonte Governo la notizia di ieri dello studio della depenalizzazione dei reati di mancato versamento di ritenute certificate e IVA da dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo per importi superiori a Euro 50.000.
Attualmente la normativa prevede, agli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000 che, oltre alle sanzioni amministrative, tali mancati versamenti siano considerati reati penali, con quello che ne consegue (ad. es l'allungamento del periodo di accertabilita' da parte dell'AF di 2 anni).
In attuazione della Delega Fiscale di cui alla Legge 14.03.2014 Nr 23 si dovrebbe, in sede di elaborazione del decreto legislativo sul regime sanzionatorio, prevederne la depenalizzazione.
Si segnala comunque, in conclusione, che sull'argomento, indipendentemente da aspetti relativi al cumulo tra sanzione amministrativa e sanzione penale, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato la legittimita' di entrambe le previsioni normative.
31/10/2014
Il Consiglio dei Ministri di ieri, 30 Ottobre 2014, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di semplificazioni che introduce, tra gli altri, la dichiarazione 730 precompilata a decorrere dal 2015.
La modifica riguardera' quindi i redditi del periodo d'imposta 2014 di dipendenti e pensionati.
Entro il 15 aprile del prossimo anno, pertanto, l'Agenzia delle Entrate mettera' a disposizione di tali contribuenti i modelli precompilati sulla base dei seguenti dati
1) disponibili nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria
2) desumibili dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta
3) comunicati da soggetti terzi (come ad esempio enti previdenziali, banche ed assicurazioni).
Al contribuente verra' lasciata la scelta se accettare il modello "proposto" dall'Amministrazione oppure apportarvi modifiche.
Dal 2016, poi, la dichiarazione precompilata verra' alimentata anche dai dati relativi alle spese mediche e sanitarie per le quali spettano le deduzioni e le detrazioni previste per legge.
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