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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 08/03/2013

Aumento interessi di mora


Pubblicato, per la prima volta dopo tre anni, il provvedimento del Direttore dell'AgE datato 4 Marzo con il quale, ai sensi dell'art.30 DPR 602/73 vengono elevati gli interessi di mora. A far data dall'1.05.2013, il nuovo tasso su base annua salira' da 4,5504% a 5,2233%.
Pagare in ritardo una cartella esattoriale, vale a dire dopo 61 giorni dalla data di notifica, costera' quindi circa il 15% in piu'. Il nuovo tasso, determinato, con il coinvolgimento della Banca d'Italia, si basa sulla media dei tassi bancari attivi per il periodo 1.01.2012-31.12.2012.
Con tale modifica permane la situazione di disparita' di trattamento circa gli interessi spettanti sulle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria e quelli applicati sui rimborsi a favore del contribuente, disparita' che e' a tutt'oggi venuta meno solo in materia di tributi locali (come disciplinato dall'art.1, c. 165 Legge 27.12.2006, Nr 296, secondo il quale si applichera' un interesse annuo pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti sia nei casi di ritardo che nei casi di rimborso).
Rimandando ad un secondo momento altri approfondimenti sulla modifica introdotta, si puo' segnalare fin da ora come la scelta di ritoccare al rialzo la misura degli interessi sia venuta a cadere in un momento caratterizzato da difficolta' diffuse di onorare gli impegni assunti tanto per i cittadini quanto per le imprese, e in una situazione di congiuntura economica sfavorevole e del c.d. credit crunch (contrazione dei canali di accesso al credito soprattutto bancario).




Notizia 01/02/2013

Cartelle esattoriali e silenzio-assenso


Grazie ad una norma volta a tutelare i contribuenti che risultano vittime di azioni illegittime dell'AF (es. cc.dd. "cartelle pazze") e che quindi necessitano di una tutela immediata, diventa interessante prendere in considerazione la richiesta di sospensione della cartella. Indipendentemente dalle reali ragioni, infatti, se un contribuente, presenta istanza al Concessionario della riscossione, questa (anche se sostanzialmente errata) produce comunque due conseguenze che e' importante sottolineare :
1) verra' sospesa qualsiasi azione del concessionario fino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, che deve arrivare dopo 60gg;
2) operera' il c.d. "silenzio-assenso", con la possibilita' quindi di ottenere la cancellazione della cartella, nel caso in cui l'Agenzia non dovesse rispondere entro 220 giorni.
Tutti gli uffici sono quindi chiamati a fare lo sforzo, sicuramente notevole dati i tempi attraverso i quali si amministrano i rapporti con i contribuenti, di esaminare le istanze e dare una risposta entro almeno 7 mesi dalla data in cui e' stata presentata l'istanza.
Quindi dopo la notifica dell'atto, si puo' presentare all'agente della riscossione (AdR), tramite raccomandata o anche in via telematica, e entro 90 giorni dalla notifica, una dichiarazione e la relativa documentazione attestante che:
a) il diritto di credito azionato e' prescritto o comunque e' intervenuta la decadenza in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) l'ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;
b) l'ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;
d) il credito e' stato in tutto o in parte annullato o sospeso;
e) in data antecedente alla formazione del ruolo, il pagamento era gia' stato effettuato
o comunque qualsiasi altra causa che comporti la non esigibilita' del credito sotteso al ruolo.
Entro 10gg dal ricevimento, l'istanza e' trasmessa all'AgE o all'ente creditore. Dopo altri 60gg, l'Agenzia o l'ente, in caso di correttezza della documentazione prodotta, trasmette in via telematica, all'AdR, il provvedimento di sospensione o sgravio conseguente, comunicando al contribuente, con raccomandata AR (o a mezzo PEC, se il destinatario ha l'obbligo di attivarla), la comunicazione della correttezza della documentazione prodotta.
In caso di inidoneita' della documentazione prodotta, analoga comunicazione verra' effettuata per dar corso alla ripresa della riscossione.
Se entro il termine di 220gg non si ha risposta da parte dell'Agenzia o dell'enete, i crediti sono annullati di diritto.
Per le istanze presentate all'AdR prima dell'1.01.2013, l'AgE dovra' comunicare accoglimento o rigetto entro il 29.03.2013, e in caso di mancato invio della comunicazione entro il 6.08.2013 (220 giorni dalla pubblicazione della legge), i crediti oggetto della dichiarazione saranno annullati di diritto.
A compendio della disciplina, sono state ovviamente inasprite le sanzioni per il caso di produzione di documentazione falsa, applicandosi, oltre alle eventuali sanzioni penali, la san­zione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.




Notizia 31/01/2013

Accertamenti fiscali : l'Agenzia aggiorna le procedure di controllo


L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito internet le metodologie di controllo per le attivita' economiche dirette al consumatore finale, aggiungendo alle 96 previste e per le quali ha effettuato il restyling, l'attivita' di autonoleggio.
Le metodologie di controllo, che sono dirette agli uffici periferici e nella sostanza ai verificatori che saranno incaricati di effettuare i controlli, sono state differenziate per singola attivita' economica e contengono le indicazioni per l'effettuazione di controlli contabili e documentali, nonche' per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti.
La loro lettura e' senz'altro utile per il professionista-consulente e per lo stesso contribuente-esercente impresa, poiche' sono strutturate con una presentazione iniziale delle modalita' e delle condizioni di esercizio di ciascuna attivita' esaminata riscontrate e/o considerate dall'Agenzia, e illustrano le metodologie guida per il verificatore nella preparazione del controllo e nella stessa esecuzione pratica dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire.
Vengono infine segnalate le tipologie di evasione piu' ricorrenti, e viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari, individuando accertamenti, riscontri e analisi ritenuti utili a tale fine (ad es. in molti casi, vengono suggeriti gli elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed extracontabili e l'ammontare dei corrispettivi).
Contribuente avvisato....




Notizia 30/01/2013

Cessioni UE, novita' Legge di Stabilita' 2013


Nuovo termine di emissione per le cessioni intraUE : la fattura dovra' essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La registrazione dovra' avvenire entro tale nuovo termine, con riferimento al mese di competenza.
Si allinea quindi la normativa a quella gia' prevista per le fatture differite "interne", per le quali il cedente, che ha emesso DDT per le varie cessioni effettuate nell'arco di un mese solare, pu0' certificare le operazioni attraverso l'emissione di una sola fattura che puo' essere emessa anche entro il 15 del mese successivo, purche', in fase di registrazione nella contabilita', ne tenga conto ai fini della liquidazione dell'IVA del mese in cui le cessioni sono avvenute.
Per il cessionario acquirente che riceve il doc.to intraUE c'e' l'obbligo della c.d. integrazione con l'IVA applicabile e della successiva doppia registrazione della fattura integrata : 1) nel registro degli Acquisti, entro il termine generale per l'esercizio della detrazione dell'imposta (dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo) e 2) nel registro delle Vendite (o Fatture Emesse), entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Le modifiche sono contenute nella Legge di Stabilita' 2013 e valgono dal nuovo anno.




Notizia 29/01/2013

Nuovo redditometro e possibilita' di fornire la prova contraria


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 24.12.2012, che ha individuato gli elementi di capacita' contributiva, il c.d. "nuovo Redditometro" ha acquisito la sua piana operativita' come strumento accertativo.
L'accertamento basato sul "Redditometro" ha la particolarita' di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi, che fanno desumere una capacita' di spesa correlata a esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.
L'ultimo elemento che mancava per il suo avvio era la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha dettato, in particolare, le istruzioni da seguire per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo.
Nel nuovo Redditometro sara' pero' comunque possibile fornire la prova contraria da parte del contribuente, prova che potra' essere fondata, oltre che sulla presenza di "redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", anche sulla base del fatto che "il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta ..., comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile".
L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e quello giurisprudenziale prevalente, che avevano adottato un'interpretazione ampia del dettato normativo precedente, ne risultano pienamente recepiti.





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