Notizie Aggiornamenti e Novità
25/07/2013
Giunta, con comunicato stampa del MEF datato 24.07.2013, la notizia del rinvio al 20 Settembre 2013 del termine di presentazione del modello 770/2013, originariamente fissato a fine mese.
In attesa che il relativo provvedimento, un DPCM proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovi pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le istanze di proroga da piu' parti avanzate, in primis dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, trovano accoglimento.
Il rinvio riguarda tanto il c.d. 770 Ordinario e relativo a ritenute su redditi da capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, utili da partecipazione e redditi diversi corrisposti nel 2012, quanto per il c.d. 770 Semplificato, destinato ad accogliere le ritenute su redditi di lavoro, dipendente autonomo e assimilati, provvigioni, etc, compresi i dati contributivi e assicurativi relativi al 2012.
I modelli possono essere presentati, come al solito, direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati, attraverso il servizio Fisconline (in caso di numero di percipienti limitato e comunque non superiore a 20) o il servizio Entratel (percipienti in numero di 20 o piu').
24/07/2013
Studi di settore 2013 alla stretta piu' o meno finale, nel clima di rinvii dell'ultima ora e di software da aggiornare che, ricordo degli ultimi anni, si ripropone anche quest'anno con un carico aggiuntivo che sottoponiamo alla vostra attenzione.
Ricordiamo preliminarmente, infatti, che una volta inseriti i dati, contabili ed extracontabili, richiesti da ogni specifico studio di settore, il software Ge.Ri.Co. (Gestione Ricavi e Compensi) elabora un risultato, di Conruita'-Normalita' economica-Coerenza in base agli specifici elementi attraverso i quali e' stato costruito, revisionato, rettificato.
Nel caso in cui l'esito sia CONGRUO, nulla quaestio : i ricavi o compensi dichiarati sono ritenuti in linea con quelli attesi e l'accertamento in base alle risultanze dello studio di settore non e' possibile.
Quando l'esito e' NON CONGRUO, il contribuente viene iscritto nelle liste selettive (l'Agenzia delle Entrare ne ha a disposizione piu' di una decina tra le quali scegliere) di soggetti "attenzionati", soggetti cioe' da sottoporre ad un eventuale accertamento.
Di fronte al risultato negativo, il contribuente ha di fronte una serie di soluzioni.
1) ADEGUAMENTO
Non sussistono novita' rispetto al passato : l'adeguamento in dichiarazione e' "gratuito", nel senso che non comporta l'applicazione di sanzioni, ma ha la diretta conseguenza di aumento dei ricavi o compensi dichiarati, con conseguente pagamento di imposte, contributi ed IVA su quanto adeguato e con il risultato che la sua posizione si allinea a quella del contribuente congruo : l'accertamento su SDS non sara' possibile.
2) NON ADEGUAMENTO
Il contribuente viene iscritto nelle liste selettive.
3) NON ADEGUAMENTO CON "ANNOTAZIONI"
Nel caso in cui si valuta che il risultato dello studio di settore non e' in grado di cogliere la realta' specifica del contribuente, anche al fine di anticipare le successive azioni difensive della fase contenziosa, si potra' scegliere di non adeguarsi, indicando nelle annotazioni da allegare allo studio di settore le eventuali cause che specificamente abbiano portato al mancato raggiungimento della congruita'.
Questo e' lo spazio di azione che si e' venuto consolidando negli ultimi anni, a cui si aggiungono gli elementi di novita' costituiti dai seguenti tre elementi :
a.l'inasprimento delle sanzioni in caso di omessa o non corretta presentazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore;
b.la disciplina premiale applicabile ai soggetti congrui;
c.gli effetti ai fini della disapplicazione delle disposizioni societa' di comodo e perdita sistemica.
16/07/2013
E' datata 15.07.2013 l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 23/E, che ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli Studi di Settore, riveduti e corretti, applicabili per il periodo di imposta 2012 e quindi sulle dichiarazioni Unico 2013 che si stanno con fatica definendo e chiudendo.
L'intervento dell'agenzia ha spaziato su vari fronti. Concentriamo la nostra attenzione sui c.d. "correttivi anticrisi" e sulla loro genesi.
Occorre preliminarmente ricordare che gli SDS per un determinato periodo d'imposta dovrebbero essere pubblicati entro il 30 Settembre dell'anno a cui si applicheranno. Tale termine non e' mai andato a regime, tant'e' che dopo la sua introduzione abbiamo assistito ai ritardi, agli slittamenti e alle proroghe dell'ultimo minuto (per essere precisi degli ultimi venti giorni) attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria ha posto rimedio ad un processo articolato che porta ad inspiegabili rilasci ritardati di uno strumento che impatta incisivamente sulle dichiarazioni delle PMI.
Per il periodo d'imposta 2012, che dovrebbe aver rappresentato l'anno peggiore dall'inizio della crisi, occorrevano interventi importanti al fine di adeguare le risultanze degli studi alla realta' che le imprese hanno vissuto.
E' datata 4 Aprile 2013 la riunione della Commissione degli Esperti chiamata ad esprimere parere sulla validita' degli interevnti operati sugli studi di settore in vigore, riunione che, dopo aver preso atto della capacita' dei correttivi applicati lo scorso anno nel cogliere la congiuntura economica negativa con il giusto grado di adeguatezza, ha rilasciato parere positivo all'unanimita' per introdurre anche per l'anno 2012 dei correttivi, analoghi ai precedenti, finalizzati a conseguire anche per quest'anno i medesimi risultati.
Ricordiamo che le novita' 2012 hanno riguardato :
a) gli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
b) l'indicatore di normalita' economica in assenza del valore dei beni strumentali;
c) l'introduzione di indicatori di coerenza economica per alcuni studi di settore applicabili alle attivita' di impresa;
d) l'introduzione di un correttivo per 4 studi di settore applicabili alle attivita' professionali;
e) l'introduzione di due correttivi per lo studio di settore VG68U;
f) la modifica dello studio di settore VM05U, con effetti dal 2013.
Occorre sottolineare che si e' lavorato sulla evoluzione di 68 studi di settore attingendo ai dati rilevanti relativi al periodo di imposta 2010. Inoltre nelle "Note tecniche e metodologiche" relative sono stati illustrati i criteri con cui ciascuno studio e' stato costruito con un livello di dettaglio definito elevato. L'Agenzia ha infine evidenziato come siano stati esplicitati i passaggi logici della metodologia applicativa degli studi di settore, in particolare :
1) l'analisi discriminante; 2) l'analisi di coerenza; 3) l'analisi della normalita' economica; 4) l'analisi della congruita' e la determinazione dell'intervallo di confidenza.
Valutata poi per tutti i 205 studi in vigore l'incidenza della particolare congiuntura economica del 2012.
Insomma, nonostante l'intempestivita', si tratta di materiale su cui dover lavorare...
08/07/2013
Resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 5.07.2013, vale a dire il l'ultimo giorno lavorativo precedente la scadenza "prorogata" del Saldo-I Acconto, una nuova versione del software di verifica della congruita' e coerenza, c.d. "Ge.Ri.Co.".
Il programma risulta cosi' aggiornato alle modifiche agli studi introdotte dai due decreti, D.M. 21 Aprile 2013 e D.M. 28 Aprile 2013, nonche' dei i correttivi anticrisi previsti dal D.M. 23 Maggio 2012.
Presentati, inoltre, i requisiti per l'accesso al c.d. "regime premiale" per il 2012, regime che prevede
1) l'esclusione da accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici
2) la riduzione di un anno dei trmini di decadenza per l'attivita' di accertamento
3) l'ammissibilita' della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per l'accesso al regime, il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e risultare corente con gli specifici indicatori previsti.
03/07/2013
Ennesimo spostamento della scadenza del c.d. Spesometro (la Comunicazione Art.21 delle operazioni rilevanti IVA) relativo agli acquisti POS e quindi a carico degli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito e prepagate.
Il Provvedimento del Direttore AgE di ieri, 2.07.2013, e' infatti intervenuto sul filo di lana per spostare dal 3.07.2013 (ultima proroga concessa il 31.01.2013) al 12.11.2013 la comunicazione delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro effettuate tra il 6 Luglio e il 31 Dicembre del 2011.
Ragione dello slittamento e' consentire all'AF la definizione, con le associazioni di categoria, della struttura delle informazioni e delle relative specifiche tecniche, nonche' ottenere l'allineamento del termine di trasmissione a quello di altre comunicazioni, in chiave di semplificazione degli adempimenti.
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