Notizie Aggiornamenti e Novità
12/12/2013
Pronte e pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli Dichiarazione IVA 2014 e IVA Base 2014, che andranno utilizzate per comunicare i dati relativi al periodo d'imposta 2013.
Il Modello e' lo stesso sia in caso di accesso ad Unico sia in caso di presentazione della c.d. IVA Autonoma (es. per utilizzare in compensazione il Credito IVA).
La dichiarazione tiene ovviamente conto dell'introduzione della nuova aliquota ordinaria del 22% dall'1.10.2013 e inoltre delle operazioni non soggette IVA per mancanza del requisito di territorialita' (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72) per le quali sussiste comunque l'obbligo di emissione di fattura e che, concorrendo dal 2013 alla determinazione del Volume di affari sono state introdotte nel quadro VE.
Eliminato il modello 26/LP (prospetto liquidazioni periodiche societa' controllanti/ate) nonche' i dati relativi ai regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per lo sviluppo della forma societaria in agricoltura perche' non piu' adottabili in seguito alle modifiche previste dalla Legge di stabilita' per il 2013.
In seguito alla soppressione, dall'1.12.2012, del vecchio regime delle operazioni ad esigibilita' c.d. IVA per cassa come previsto dal DL 185/2008, sono state eliminati, sia nel quadro VE sia nel quadro VF i campi relativi.
11/12/2013
Dovrebbe essere introdotta dal 2014 la c.d. IUC, Imposta Unica Comunale, la quale sara' composta da tre tributi :
1) IMU per la componente patrimoniale
2) TASI per i cc.dd. servizi indivisibili
3) TARI per i rifiuti.
Sul fronte IMU resta valido quanto gia' visto in altre sedi : sara' dovuta dal proprietario o detentore di altro diritto reale sull'immobile e non dall'inquilino, non gravera' sull'abitazione principale, salvo il caso di immobile di lusso, sara' dovuta per tutti gli altri immobili. Sembrerebbe prevista la fissazione di un tetto complessivo del prelievo che non potra' superare l'attuale IMU.
La TASI avra' la stessa base imponibile dell'IMU, con un'aliquota dall'1 al 2,5 per mille, almeno per il 2014, e gravera' sul proprietario o, in caso di immobile locato, sull'inquilino.
La somma di IMU e TASI per le seconde abitazioni non dovrebbe superare il 10,6 per mille (tetto massimo previsto attualmente per l'IMU).
Prevista la possibilita' che i Comuni deliberino una detrazione a favore di abitazione principale e pertinenze ai fini TASI sulla falsariga di quanto si prevedeva in ambito IMU.
In campo TARI, il tributo resta commisurato a metri quadri e numero abitanti l'immobile, come accadeva in abito TARES, e dovra' essere versata dall'inquilino, in caso di immobile locato, e con la possibilita' di istituire una tariffa puntuale da parte dei singoli Comuni.
Detto questo occorre da subito segnalare che i Comuni arrivavano gia' all'aliquota del 10,6 per mille sotto la vigenza di quella che sara' la "vecchia" IMU, e quindi si profila l'emersione dell'insufficienza di risorse per la copertura del costo dei servizi indivisibili.
Sul fronte del versamento, andra' effettuato con il bollettino unico predisposto dall'ente nelle 4 rate del 16 Gennaio, 16 Aprile, 16 Luglio e 16 Ottobre di ogni anno, anticipando quindi il reperimento delle risorse rispetto all'assetto attuale.
I singoli Comuni potranno prevedere la variazione rispetto a tali scadenze standard. Il contribuente potra' eventualmente solo optare se versare in unica soluzione a Giugno.
Interessante da segnalare per i soggetti IRES la previsione dell'estensione anche al 2014, nella misura del 20%, della deduzione (del 30%) prevista per il 2013 dell'IMU ai fini IRES e di un'applicazione della deducibilita' anche ai fini IRAP (deduzioni applicate con il principio di cassa).
10/12/2013
La comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e dei finanziamenti slitta al 31.01.2014, anche se restano ancora persistenti le criticita' che hanno originato la proroga.
Occorrono chiarimenti sul valore di concessione del bene e sui finanziamenti da escludere e da ricomprendere.
Dubbi anche sul software e i modelli da utilizzare. In questo marasma la comunicazione da parte dell'AgE sul fatto che sia possibile trasmettere file successivi per annullare o comunque sostituire invii precedenti non aiuta.
Nel comparto beni ai soci il punto fermo e' che la comunicazione vada presentata solo in caso di differenza tra il corrispettivo per l'uso del bene e il suo valore di mercato e che l'obbligo sussista anche in caso di regolare tassazione del relativo reddito nel quadro RL da parte dell'utilizzatore.
Nel comparto finanziamenti, la comunicazione scatta per versamenti e capitalizzazioni con valore complessivo, per ciascun socio, che superi Euro 3.600 annui.
09/12/2013
Il nuovo sistema di interscambio per le fatture elettroniche per la PA, le cui modalita' di funzionamento sono state definite con DM 3.04.2013 Nr 55, e' stato attivato dall'Agenzia delle Entrate : attraverso il Sdi le pubbliche amministrazioni potranno iniziare a ricevere in formato elettronico le fatture dai propri fornitori.
La sperimentazione partira' sulla base di specifici accordi con i fornitori stipulati dalle singole amministrazioni, e potra' proseguire fino ai primi giorni di Giugno 2014 : dal 6.06.2014, infatti, l'adozione della fattura elettronica P.A. diventera' obbligatoria per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza sociale, cosi' come individuati nell'elenco annuale ISTAT.
Dal 6.06.2015 l'obbligo verra' esteso anche alle rimanenti amministrazioni pubbliche.
Per le date di decorrenza degli obblighi delle PA locali, invece, occorrera' attendere il Decreto Ministeriale in corso di emanazione.
07/12/2013
Il CNDCEC, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in riferimento al collegio sindacale che non svolga anche attivita' di revisione contabile, aveva assunto la posizione che non sussistesse per tali soggetti l'obbligo di segnalazione delle violazioni connesse ad operazioni in contanti oltre la soglia, attualmente fissata ad Euro 999,99, adducendo a sostegno della propria tesi ragioni di ordine prettamente pratico, risultando di fatto di estrema difficolta' l'individuazione di tali violazioni quando l'organo citato non si occupa del controllo contabile.
Il MEF, invece, e' intervenuto di recente sull'argomento, sposando, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della norma, la tesi contraria : l'obbligo sussiste.
Immediata la replica del CNDCEC, che ha sottolineato come, pur dovendosi ritenere condivisibile l'analisi della norma sul piano letterale, ciononostante la conclusione raggiunta dal Ministero non tiene conto dei profili piu' operativi.
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