Notizie Aggiornamenti e Novità
28/01/2014
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 24 gennaio 2014, il decreto legge che definisce il quadro normativo relativo alla procedura di voluntary disclosure, ovvero il rientro dei capitali dall'estero.
Il fine del provvedimento e' far emergere le attivita' finanziarie o patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi a fronte del pagamento delle intere imposte dovute ma con applicazione di sanzioni ridotte. Resta confermata, quindi, anche per questa edizione (le precedenti furono soprannominate "scudi fiscali"), la duplice natura dell'istituto : fare "cassa" con i tributi versati e far rientrare (in alcuni casi anche fisicamente) i capitale altrove detenuti.
I soggetti interessati sono le persone fisiche e i soci di societa' di persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all'estero. Questi potranno, di propria iniziativa, regolarizzare la loro posizione fino al 31.12.2013 presentando un'apposita istanza entro il 30.09.1015.
L'istanza dovra' contenere una documentazione completa relativa a:
1) investimenti e attivita' finanziarie costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o tramite interposta persona;
2) modalita' di costituzione;
3) guadagni realizzati sotto forma di interessi, dividendi e plusvalenze degli ultimi 10 anni.
Il versamento dovra' essere effettuato in un'unica soluzione e non e' possibile farlo in forma anonima. Le imposte dovute vanno versate per intero.
In caso di regolarizzazione semplice (senza rientro dei capitali), la sanzione sara' ridotta di un quarto e il contribuente non risultera' perseguibile per omessa o infedele dichiarazione.
Stesse opportunita' vengono date al contribuente in caso di trasferimento di capitali in Italia o in altro Paese dell'UE, ma con una sanzione ridotta addirittura fino alla meta'.
Dal punto di vista delle sanzioni penali, in entrambi i casi e' prevista una riduzione, pari alla meta', per i comportamenti fraudolenti (ad esempio dichiarazioni false).
27/01/2014
Sta finalmente per concludersi la "pratica" Spesometro 2012.
Ricordiamo infatti che per la Comunicazione operazioni rilevanti IVA (soprannominata "spesometro") relativa al 2012, con scadenza nel mese di Novembre 2013, attraverso due comunicati stampa datati 7 e 8 Novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate aveva previsto, in considerazione delle difficolta' tecniche incontrate, l'apertura di una finestra temporale fino al 31.01.2014 per il completamento delle attivita' di invio.
Le difficolta' tecniche erano ricollegate essenzialmente al debutto del nuovo modello di comunicazione polivalente, cosi' nominato perche' dal 2014 sara' utilizzato, tra gli altri, per comunicare i dati relativi a :
1) Operazioni rilevanti IVA Art. 21
2) Operazioni Black List (Quadro BL)
3) Acquisti di beni senza IVA da San Marino (SE).
Per i dati 2012 e' tutto pronto per il rush finale.
Per i dati 2013 non ci sara', salvo variazioni dell'ultimo momento, poi molto da attendere : le scadenze sono attualmente fissate al 10.04.2014 per i contribuenti mensili e al 20.04.2014 per quelli trimestrali.
26/01/2014
Con il Decreto Interministeriale 10.01.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.01.2014, si garantisce la possibilita', per i professionisti, di pagare i contributi previdenziali alle rispettive casse attraverso il mod.F24.
Oltre alla portata pratica dell'intervento, cioe' utilizzare il modello di pagamento previsto per altri tributi, cio' che piu' rileva e' che sara' quindi possibile utilizzare, per il pagamento dei contributi, la compensazione di eventuali altri crediti, per tributi e contributi, vantati dal contribuente professionista.
L'estensione riguardera' la maggior parte delle casse professionali, in particolare quelle di :
1) Avvocati (Cassa Forense)
2) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNPADC)
3) Geometri (CNPAG)
4) Ingegneri e Architetti (INARCASSA)
5) Notai (Cassa Nazionale Notariato)
6) Medici e Odontoiatri (ENPAM)
7) Farmacisti (ENPAF)
8) Psicologi (ENPAP).
Ora non resta che attendere le convenzioni che saranno stipulate tra gli enti di previdenza e l'Agenzia delle Entrate per conoscere nel dettaglio le modalita' di riversamento delle somme e di trasmissione dei flussi informativi nonche' il rimborso delle spese per le operazioni di riscossione, corredate dai codici tributo utilizzabili.
25/01/2014
Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entratre a seguito del provvedimento del 15.01.2014 e della rettifica del 23.01.2014, il modello CUD2014.
Ricordiamo che dallo scorso anno il modello sara' consegnato in formato elettronico.
In data 23.01.2014 l'Agenzia ha provveduto, come accennato, ad una seconda pubblicazione, a seguito della rettifica attraverso la quale ha provveduto ad inserire nella descrizione dei punti 1 e 3 del modello e delle relative istruzioni il riferimento al comma 2 dell'art. 13 del TUIR che, per un mero errore materiale, non avevano incluso nel modello gia' pubblicato il 15.01.2014.
Il presente modello sara' valido e utilizzabile anche per periodi d'imposta successivi al 2013 fino all'approvazione del nuovo modello.
Tra le "Utilities" della sezione "Pubblicazioni" del nostro sito sono presenti il modello e le relative istruzioni liberamente scaricabili.
.
24/01/2014
Con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, e' stato disposto il rinvio del pagamento della prima scadenza annuale dei premi INAIL dal 16 febbraio al 16 maggio, cosi' permettendo che le imprese applichino le nuove tariffe 2014. Si tratterebbe, quindi, di un primo taglio al c.d. cuneo fiscale, una delle misure previste in favore delle aziende, e di riflesso dei lavoratori, per quest'anno.
In questi giorni l'INAIL sta infatti rielaborando i dati sugli andamenti infortunistici e sui premi accertati, per poter stabilire le percentuali di riduzione da applicare alle imprese cosi' come previsto dall'art.1 comma 128 della Legge di stabilita' 2014: riduzione di un miliardo di Euro dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Questo rappresentera', a detta dei Ministri, una duplice opportunita' per le aziende: da un lato potranno beneficiare immediatamente del bonus e dall'altro lato si ritroveranno, anche se solo per un breve periodo di tempo, una maggiore liquidita' in cassa.
<< < 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 > >>