SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa
SDD Servizi Roma, Servizi e Soluzioni per l'Impresa
Contattaci

Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 21/02/2014

Destinazione Italia : il decreto e' legge


Approvato, nella serata di Mercoledi' 19 Febbraio, il decreto legge sul piano "Destinazione Italia".
Tra le misure varate la piu' importante da citare e' senza dubbio la possibilita', ammessa dal 2014, per i soggetti imprese che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, a fronte di forniture per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali nei confronti della PA debitamente "certificati" secondo la procedura MEF, di compensarli con cartelle esattoriali non pagate.
Ora occorrera' solo attendere i 90 giorni previsti per l'emanazione dell'apposito decreto MEF di concerto con MiSE che fissera' le modalita' di compensazione.
Tra le altre misure ricordiamo :
1) l'aumento delle sanzioni per il lavoro irregolare e sommerso
2) i risparmi previsti nelle bollette per il consumo energetico
3) il credito d'imposta per l'acquisto di libri
4) il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo
5) le misure di bonifica di siti contaminati
6) le misure per l'introduzione della banda larga
7) i mutui a tasso zero per l'imprenditoria giovanile e femminile
8) gli incentivi per gli investimenti esteri in Italia
9) il risarcimento per imprese danneggiate da attacchi dei cc.dd. "No Tav"
10) l'eliminazione dell'aumento delle accise sulla birra.
Le misure sono gia' in vigore, a seguito della pubblicazione in GU : occorrera' pero' attendere i decreti di attuazione.




Notizia 20/02/2014

Ritenuta del 20% sui bonifici esteri: il via e lo stop in 20 giorni


E' durata solo 20 giorni la recente introduzione della ritenuta alla fonte pari al 20% che gli intermediari finanziari erano obbligati ad applicare ai bonifici pagati dall'estero, ritenuta che ha meritato anche l'attenzione della Commissione Europea.
Andiamo con ordine per capire cosa e' successo. La legge 97/2013 prevede, a decorrere dal 1.02.2014, l'applicazione automatica da parte delle banche di una ritenuta pari al 20% sui bonifici fatti dall'estero a favore di persone fisiche, in quanto le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria, che potra' essere fornita a posteriori mediante apposita autocertificazione per poter richiedere il rimborso della ritenuta.
La ritenuta si applica sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente. Non si applica sul conto professionale o d'impresa, ne' quando la riscossione avviene tramite l'intervento di un intermediario finanziario, ma interessa solo il conto personale delle persone fisiche.
Spetta poi al beneficiario dimostrare che tali somme non sono frutto di investimenti esteri. Egli infatti ha l'opportunita' di autocertificare che il flusso finanziario estero incassato non costituisce reddito da capitale o reddito diverso (di cui all'art. 67, c. 1, lett. b), c), f) , e), h) del TUIR), allegando copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto e il quadro Rw (se e' stato presentato).
Il contribuente puo' allegare anche il Modello Unico da dove si evince che la somma non e' collegata ad alcun investimento effettuato all'estero (ad esempio non e' un reddito derivante da terreni e/o fabbricati detenuti all'estero e inclusi nel quadro RL) o che non detiene nessun bene o capitale al di fuori del territorio italiano.
Secondo la norma, per ottenere quindi il rimborso, tutta questa documentazione :
1) va presentata entro il 28.02 dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la trattenuta, chiedendone il rimborso alla banca;
2) va presentata con l'istanza di rimborso entro i 48 mesi successi a quello in cui abbia subito l'errata ritenuta.
Tale ritenuta ha suscitato l'interesse dell'UE e cosi' la Commissione europea, il 17.02, ha avviato una verifca di legittimita', in quanto la stessa potrebbe violare i principi di non discriminazione e del libero movimento di merci e capitali nell'area europea.
Ma con un comunicato stampa ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicati ieri sera, il ministero dell'Economia ha stoppato l'obbligo imposto alle banche di applicare la ritenuta del 20% sui bonifici ricevuti dall'estero.
Non si tratta di una vera e propria cancellazione ma solo di un rinvio, la ritenuta infatti riniziera' a decorrere dal 1.07.2014. In reata' gia' nei giorni scorsi in capo alle banche erano sorti problemi operativi riguardo l'applicazione della stessa, in particolare sulla distinzione delle movimentazioni finanziarie escluse. Senza contare che alcune banche e la maggior parte dei contribuenti addirittura non ne erano a conoscenza. Cosi con il provvedimento del Direttore dell'AgE non solo si e' provveduto a sospendere l'operativita' della ritenuta del 20%, ma e' stato disposto che gli acconti eventualmente gia' trattenuti dalle banche saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli intermediari stessi.
Il MEF ha spiegato che la cancellazione della ritenuta si e' resa opportuna alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale del contrasto all'evasione fiscale attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi : tale modello costituisce la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard) e rappresenta il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
L'introduzione di tale modello, presentato dall'OCSE e che sara' sottoposto all'approvazione del metting del G20 in programma a Sydney questo fine settimana, costituira' il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
Proprio tale circostanza fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la ritenuta ed e' stata addirittura predisposta una norma di abrogazione della stessa da sottoporre al prossimo Governo.





Notizia 19/02/2014

Cud 2014, dieci giorni alla consegna


Mancano dieci giorni alla scadenza del CUD relativo all'anno 2013, la certificazione che dovra' essere consegnata, in duplice copia, al contribuente dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati al quelli di lavoro dipendente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione entro il prossimo 28 Febbraio.
Secondo la normativa, infatti, il CUD viene consegnato entro la fine del secondo mese dell'anno successivo a quello di percezione dei redditi certificati oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta effettuata da parte del dipendente.
Circa la modalita' di consegna, ricordiamo la novita' telematica introdotta dallo scorso anno, che comporta la trasmissione della certificazione in formato elettronico, purche' il datore accerti che il destinatario sia nelle condizioni per riceverlo in tale formato. In caso contrario, e qualora la consegna debba essere fatta agli eredi del dipendente defunto o al dipendente stesso in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la consegna avverra' in forma cartacea.
Anche per gli enti previdenziali e' stato previsto, dal 2013, l'invio in formato elettronico, salva la facolta' di richiedere la trasmissione cartacea da parte del cittadino.
Occhio quindi alle mail ricevute o alla cassetta della posta, e premuratevi di consegnare per tempo al consulente il CUD ricevuto.




Notizia 18/02/2014

Riduzioni TARI: quale norma si applica?


Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare del 13.02.2014, e' intervenuto sulla questione interpretativa relativa alla nuova tassa sui rifiuti, la TARI (vedi Ns News del 11.12.2013). La questione era sorta analizzando la Legge di stabilita' 2014 ed in particolare per il difetto di coordinamento tra due norme contenute nella stessa. Da una parte c'e' il comma 649 secondo il quale il comune puo', con proprio regolamento, prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani dimostrino di avere avviato al recupero. Mentre il comma 661, all'opposto, specifica che "il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero".
Si tratta quindi di capire se il comune ha competenza in materia o la stessa viene esclusa per legge, senza necessita' di un regolamento comunale di applicazione. Secondo il Ministero, ed in virtu' del principio di ragionevolezza, e' il comma 649 a prevalere poiche' e' frutto delle modifiche apportate nel corso dei lavori parlamentari sul Ddl Stabilita' 2014, al contrario del comma 661 presente sin dall'inizio nel testo di legge.





Notizia 17/02/2014

Processo tributario: al via la sperimentazione telematica


Con la pubblicazione in G.U. del D.M. 163/2013 sono state rese note le linee guida per il proceso informatico. Il decreto entrera' in vigore il 1 marzo 2014, ma le nuove regole si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del primo dei decreti che regolamenteranno il processo e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
Si tratta di una facolta' per i contribuenti che ricorrono in Commissione tributaria, che potranno scegliere tra normale processo "cartaceo" o processo telematico. Tuttavia, qualora gli stessi abbiano utilizzato in primo grado le modalita' telematiche saranno obbligati a procedere con le stesse per l'intero grado di giudizio e per l'appello, salvo sostituzione del difensore. Tutte le notificazioni e le comunicazioni, il ricorso ed il deposito di tutti gli atti del processo saranno inviati in via telematica attraverso la PEC dichiarata dalla parti. La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il Sistema informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T), del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti allegati.
Il S.I.Gi.T e' un sistema che mettera' in contatto le parti con la giustizia tributaria e dovra' assicurare:
1) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
2) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
3) l'individuzione del soggetto abilitato;
4) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione competente;
5) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione competente;
6) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui prima ai numeri 4) e 5);
7) la formazione del fascicolo informatico.
L'accesso a questo sistema e' riservato ai giudici tributari, le parti, i procuratori, i difensori, il personale abilitato, i consulenti tecnici e gli altri soggetti del processo. Ma le parti, i procuratori, i difensori ed i consulenti ed organi tecnici possono accedere solo alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono coinvolti. Per la piena operativita' del S.I.Gi.T. bisognera' aspettare altri appositi decreti, dall'emanazione dei quali scatteranno i termini di cui sopra.
Tutto ruotera' intorno alla PEC, che costituira' il domicilio digitale del contribuente. Per la verifica del perfezionamento dell'invio dei documenti, bisogna aspettare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario. Gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo PEC dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), pubblicato sull'indice degli indirizzi delle Pubbliche amministrazioni (IPA). Gli stessi dovranno essere messi a disposizione nell'apposita area del S.I.Gi.T.
I documenti validamente inviati e acquisiti dal S.I.Gi.T. vanno a costituire il fascicolo processuale informatico. Il fascicolo informatico prendera' il posto del fascicolo d'uffico ma sara' di diretta e piu' facile consultazione per le parti coinvolte nel processo ed esonerera' le segreterie delle Commissioni al rilascio di copie di documenti ed atti su supporto cartaceo.





<< < 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 > >>

Torna SU