Notizie Aggiornamenti e Novità
26/02/2014
La mediazione tributaria obbligatoria, introdotta per le controversie di valore non superiore a Euro 20.000 dal DL 98 2011 (c.d. "Manovra correttiva"), dopo gli aggiustamenti e il recente restyling da parte della Legge di Stabilita' 2014 (L. 147/2013) e' pronta a partire : si applichera' infatti agli atti notificati a partire dal prossimo 2 Marzo (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della LS).
In quanto strumento deflativo del contenzioso tributario, la mediazione ha lo scopo di prevenire ed evitare controversie che, data l'entita', possono essere risolte senza il ricorso del giudice.
Da un punto di vista pratico, quindi, in caso di non acquiescenza ad un avviso di accertamento o ad una iscrizione a ruolo, purche' di valore non superiore ai 20.000 Euro citati, occorrera' predisporre, accanto al ricorso, una istanza di reclamo/mediazione : l'atto contenente entrambi sara' notificato rispettando i termini e le modalita' previsti per la proposizione del solo ricorso (con applicazione, quindi, della sospensione feriale dall'1 Agosto al 15 Settembre). Per contro, il ricorso eventualmente proposto senza l'istanza, sara' dichiarato improcedibile (e quindi non piu' inammissibile come era previsto nella versione originaria della disciplina) e il giudice tributario dovra' rinviare l'udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione.
Da un punto di vista procedurale, la presentazione dell'istanza comportera' la sospensione di diritto della riscossione per 90 giorni, termine assegnato dalla legge al procedimento amministrativo di mediazione. Tale sospensione, pero', non trovera' applicazione in caso di ricorso dichiarato improcedibile proprio per la mancanza dell'inclusione dell'istanza nell'atto o verra' meno nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere dei novanta giorni.
L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione e' affidata a strutture diverse e autonome rispetto a quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili, puo' comportare l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente su questioni controverse, e come esito puo' produrre
1) l'accoglimento dell'istanza di reclamo
2) l'accoglimento parziale
3) il rigetto
4) la proposta di mediazione.
Quest'ultima, se accettata dal contribuente, dara' vita all'accordo di mediazione che comporta il beneficio dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%, accordo che si conclude con la sottoscrizione dell'ufficio e del contribuente e che si perfezionera' con il versamento, entro i successivi 20 giorni, dell'intero importo o, in caso di rateizzazione in numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, della prima rata.
Tra le novelle contenute nella Legge di stabilita' occorre ricordare :
a) l'estensione dell'applicazione delle disposizioni sui termini processuali, e in particolare le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale anche al procedimento di mediazione,
b) la precisazione che i termini per la costituzione in giudizio decorrono dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione, e non piu' dalla notifica dell'accoglimento o dal diniego espresso e
c) la produzione di effetti sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia costituita da quella delle imposte sui redditi, contributi per i quali, quindi, non saranno dovuti ne' sanzioni ne' interessi.
Il nuovo procedimento di mediazione sta quindi per inserirsi nello schema dei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, coordinandosi con gli altri strumenti gia' presenti. Sara' infatti possibile presentare istanza di reclamo/mediazione anche a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione. Per contro, in caso di presentazione di tale istanza, si sospende per un periodo di 90 giorni il termine per la proposizione dell'istanza di mediazione.
25/02/2014
La strada del Sistri, sistema per la tracciabilita' dei rifiuti speciali pericolosi nato con il Decreto Ministeriale del 17.12.2009, continua ad essere lastricata di proroghe successive e regole non chiare, anche oggi a poco meno di una settimana da quella che avrebbe dovuto essere la partenza definitiva.
Ricordiamo brevemente le proroghe piu' importanti che hanno caratterizzato la disciplina.
Il sistema doveva essere operativo gia' dall'ormai lontano 2010, attraverso una partenza scaglionata tra quella del 13.07.2010 delle grandi aziende e quella del 12.08.20101 delle piccole, bloccata con rinvio all'1.10.2010 dal DM del 9 Luglio di quell'anno.
Il sistema incontrava infatti difficolta' e resistenze, essendo applicabile ad una serie di operatori composita, che coinvolge anche soggetti come calzolai, artigiani, orefici e molte altre aziende di piccole dimensioni e comporta, in questa fase iniziale l'utilizzo dei dispositivi USB contenenti il software necessario.
Il 28.09.2010 arriva un decreto, pubblicato tre giorni piu' tardi, che, pur confermando la "partenza" all'1.10.20101, ha prorogato al 30.11.2010 la consegna di dispositivi USB e black box, spostando al 31.12.2010 l'applicazione delle sanzioni.
Sembrerebbe essere avviato l'addio ai precedenti Registri cartacei dei rifiuti, ma non sara' cosi' : occorrera' aspettare il c.d. primo click day, datato 11.05.2011, per assistere al primo flop del sistema, accessibile via web da un PC collegato ad internet attraverso l'impiego di una speciale chiavetta USB, contenente software e credenziali di accesso, che consente l'installazione delle cc.dd. "black box" dotate di modulo GPS e scheda GPRS con scheda SIM, chiavette obbligatorie per i soggetti che trasportano i rifiuti da tracciare.
I problemi riscontrati in quella sventurata giornata sono svariati e vanno da chiavette USB che non avvieranno nulla, installazioni delle "box" a dir poco problematiche, con accessi al sistema impossibili o ottenuti dopo tempi di attesa interminabili : risultato molte pratiche aperte che non si riescono a completare e i rifiuti che quindi non lasciano la dovuta traccia.
Perche', ricordiamo, quella di tali rifiuti speciali pericolosi e' una filiera lunga ed articolata che coinvolge i cc.dd. "produttori", che non sono certo rappresentati solo da grandi industrie, i trasportatori, coloro che ne cureranno il deposito e lo smaltimento. Un sistema sperimentato dal click day, ma ancora pesantemente sperimentale, comportera' il rinvio di un ulteriore anno, durante il quale si assiste tra il 26 e il 28 Luglio ad un secondo click day, e la previsione di un sistema di scaglioni per l'obbligo di adesione e la proroga per le PMI con meno di 10 dipendenti.
Si parla quindi di partenza al 30.06.2013 e di versamento entro l'1 Luglio del contributo 2012, ma giunge una nuova proroga che porta con se' nuove normative : durante il periodo di sospensione dell'operativita' del SISTRI, la tracciabilita' sara' assicurata solamente dai formulari di identificazione e dal registro di carico e scarico, con il ripristino del vecchio MUD , modello unico di comunicazione ambientale.
Con il Decreto 20.03.2013 vengono fissate le nuove date di partenza, 31.10.2013 per produttori iniziali con piu' di 10 dipendenti e gestori dei rifiuti speciali, 3.03.2014 per tutti gli altri obbligati, con ufficializzazione della sospensione del contributo annuale 2013.
E il resto ? E' storia di questi concitati giorni : non piu' proroga, ma alleggerimento della "seconda" partenza, come previsto da un emendamento al c.d. "Milleproroghe" che, approvato alla Camera lo scorso 17 Febbraio, dovra' ora superare il vaglio del Senato per essere operativo, nella stessa settimana in cui scadono i termini della conversione del DL originario.
Ad oggi, e' proprio il caso di dirlo e sottolinearlo, la normativa che si deve ancora esattamente delineare e' la seguente :
1) conferma della data di Lunedi' 3.03.2014
2) posticipo al 31.12.2014 dell'attuale "regime cartaceo"
3) proroga sempre a fine anno del sistema sanzionatorio.
Quindi avvio alleggerito e inoltre predisposizione di un nuovo schema di decreto, che purtroppo non sara' pronto per il 3 Marzo, che riguardera' i produttori iniziali di rifiusti speciali pericolosi obbligati all'adesione al Sistri.
Per concludere, tra le poche certezze tuttora annoverabili, si segnala, ma senza troppa enfasi, che sara' reso disponibile, non prima della nuova partenza, un c.d. canale unico informatico per la risoluzione pratica dei problemi. E inoltre che il meccanismo si basera' sulla c.d. "mail unica" : cioe' la sussistenza dell'obbligo di ricevimento di un solo messaggio per i produttori iniziali nel momento il cui il destinatario compilera' la scheda di sua competenza con l'esito della movimentazione.
Non si avviera' ancora, quindi, il sistema di invio automatico di mail di notifica a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti da tracciare che il "Sistema Sistri" prevede.
Ed ora non resta che attendere il conto alla rovescia dell'approvazione del Senato, senza la quale il 3 Marzo comportera' un avvio senza sconti per nessuno.
24/02/2014
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 2/E di Venerdi' 21 Febbraio 2014, i propri chiarimenti sull'applicazione ai trasferimenti immobiliari delle nuove misure delle cc.dd. "Imposte d'atto" (Registro, Ipotecarie e Catastali) in vigore dall'1.01.2014.
Le modifiche alla normativa previgente sono state introdotte in base al combinato disposto di art. 10 D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e di art. 26 DL 104/2013 (Decreto Istruzione convertito con Legge 128/2013), modifiche che hanno comportato l'applicazione delle nuove misure :
-2% in caso di applicazione agevolazione prima casa;
-12% per trasferimenti relativi a terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
-9% per gli altri atti traslativi a titolo oneroso.
La novella aveva inoltre previsto l'applicazione delle ipocatastali nella misura di Euro 50 nei casi in cui trovano applicazione le nuove aliquote, l'aumento d Euro 200 di Registro e ipocatastali in misura fissa e la previsione di un importo minimo dell'imposta di Registro proporzionale pari a Euro 1.000.
L'Agenzia e' intervenuta sulle questioni aperte relative a 1) differente definizione dei requisiti "prima casa" tra Registro e IVA e 2) l'abolizione delle agevolazioni ed esenzioni tributarie.
Riguardo al primo punto, l'AgE, confermando il dato normativo, sostiene come a decorrere dall'1.01.2014 sia vincolata alla categoria catastale dell'immobile e non piu' al DM 2.08.1969 del Ministero dei Lavori Pubblici ai fini dell'Imposta di Registro, mentre, in caso di trasferimenti assoggettati ad IVA, rilevano i criteri del DM citato.
Riguardo al secondo punto, l'AF ha fornito indicazioni puntuali sulle fattispecie rimaste in vigore e su quelle non piu' applicabili.
Preliminarmente occorre sottolineare come non sia da considerarsi agevolazione il metodo del c.d. "prezzo-valore" quanto di un metodo di determinazione dell'imponibile : per cui rimane valida la regola che, a partire dal 2006, consente di applicare l'imposta di Registro sul valore catastale indipendentemente dal prezzo effettivo pattuito, purche' tale prezzo sia indicato in atto.
Inoltre anche la normativa relativa al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, non rivestendo natura agevolativa, non risulta abrogata dall'1.01.2014.
Per l'Agenzia rimangono in vigore le agevolazioni relative ai trasferimenti patrimoniali relativi a procedimenti di separazione e divorzio, mentre risultano senz'altro abrogate quelle relative ai seguenti immobili :
a) di interesse storico, artistico e archeologico;
b) in favore dello Stato e degli Enti pubblici territoriali;
c) situati all'estero;
d) in favore di Onlus;
e) compresi in piani urbanistici particolareggiati;
f) compresi in piani di recupero;
g) ceduti in esenzione IVA nei confronti di imprese di rivendita di immobili.
23/02/2014
Con l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati di Giovedi' 20 Febbraio, la conversione con modificazioni del DL 149 del 28.12.2013 (recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) in corso di ubblicazione in GU, scrive la parola fine alla questione "abolizione" finanziamento ai partiti (o rimborso elettorale). Ricordiamo in sintesi che i tre pilastri del decreto erano rappresentati da :
1) abolizione progressiva in tre anni, con riduzione del 25% nel 2014, del 50% nel 2015, del 75% nel 2016 e dal 2017 cessazione totale;
2) introduzione del meccanismo del c.d. 2 x 1000 gia' dalle Dichiarazioni 2014 per i redditi 2013;
3) introduzione di una detrazione fiscali del 26% da applicarsi sulle erogazioni liberali in danaro annue effettuate da 30 a 30.000 Euro, detrazioni a cui si affiancavano la possibilita', sempre per le persone fisiche, di detrarre il 75% delle spese sostenute per scuole e corsi di formazione promossi e organizzati da partiti, con un tetto massimo di spesa di Euro 750.
La normativa, che introduceva dei limiti annuali ai finanziamenti che un soggetto puo' effettuare di Euro 100.000 era corredata da una serie di norme che davano finalmente attuazione all'art. 49 della Costituzione relativo alla democraticita' e organizzazione interna dei partiti politici, norme che richiedevano, quindi, di a) dotarsi di uno statuto che sara' vagliato dalla commissione parlamentare di garanzia sui bilanci dei partiti, b) predisporre un rendiconto annuale, anch'esso da controllare dalla commissione citata e c) dotarsi di un sito internet che funga da strumento di trasparenza e pubblicazione delle informazioni che assicuri l'accessibilita' anche alle persone disabili.
Nel testo del decreto, infine, si introduceva il principio della parita' di accesso, tra uomini e donne, alle cariche elettive. Segnaliamo i punti salienti del testo definitivo appena approvato :
1) conferma dell'abolizione progressiva in tre anni
2) previsione di un limite massimo per le persone di Euro 300.000 annui, purche' non superiore al 5% dei proventi del partito, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche di Euro 100.000
3) conferma detrazione 26% per erogazioni liberari da 30 a 30.000 Euro
4) conferma detrazione del 75% per le spese per scuole e corsi di formazione politica con tetto massimo di Euro 750 annui. In via transitoria per il 2014, 2015 e 2016 e' introdotto rispettivamente il limite del 15%, 10% e 5% dei proventi del partito per le erogazioni liberali e i contributi annuali ammessi.
Con la nuova legge, che ha modificato l'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 30.12.1992 Nr 504 sul riordino della finanza degli enti territoriali, gli immobili posseduti dai partiti saranno assoggettati ad IMU indipendentemente dalla destinazione d'uso.
22/02/2014
Inserito un emendamento per una mini proroga della rottamazione delle cartelle nel DL 151 2013, c.d. Decreto Enti Locali, all'esame in Parlamento per la conversione in legge e che contiene il c.d. "Salva Roma bis" con norme per il ripianamento dei debiti della Capitale.
La proposta agirebbe su due fronti :
1) slittamento dal 28 febbraio al 31 marzo per la rottamazione delle cartelle
2) allargamento della sanatoria anche per cartelle relative a debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale.
Riguardo alla effettivita' della proroga, e' tutto legato alla conversione in legge del decreto, la cui scadenza e' fissata proprio al 28 Febbraio 2014.
Quindi il contribuente che vuole aderire alla sanatoria e il consulente si trovano di fronte alla presente situazione : se nella prossima settimana la Camera approva il testo licenziato dal Senato, ci sara' un mese di tempo in piu', ma sembra di capire che si dovra' attendere comunque una data molto vicina a Venerdi' 28, data di scadenza originaria.
Tra l'altro sembrano sussistere pochi dubbi circa la volontarieta' di questo ennesimo slittamento concesso sul filo di lana : l'annuncio anticipato della proroga avrebbe potuto disincentivare adesioni affrettate dell'ultim'ora.
Comunque, per dar conto della cronaca dei fatti parlamentari, lo scorso 17 Febbraio, prima del voto definitivo del Senato, si parlava di proroga per ulteriori 15gg, e quindi al 15 Aprile, e di possibilita' di rateizzazione, entrambe poi abbandonate, la seconda per la manifesta discriminazione che avrebbe comportato per quanti, avendo gia' aderito, hanno dovuto pagare tutto in un unica soluzione.
Per concludere, la data del 28 Febbraio sembra comunque cruciale : se la conversione non arriva, niente proroga e si chiude definitivamente la sanatoria; se la conversione arriva, sara' comunque a stretto ridosso della scadenza.
E non dimentichiamo che l'esame da parte della Camera potrebbe riservare ulteriori sorprese, anche se i tempi sembrano eccessivamente stretti.
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