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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 01/03/2016

Vecchia IVA Annuale e nuovi adempimenti ... ma dal 2017


In arrivo, anche per quest'anno, il vecchio e solito appuntamento con la scadenza del versamento dell'IVA Annuale, relativo all'esercizio solare 2015 da poco concluso.
Riguarda tutti i soggetti, con liquidazione IVA Mensile o Trimestrale non importa, per i quali il saldo dell'imposta annuale e' stato a Debito.
Le soluzioni di versamento sono varie, e differiscono a seconda che si includa la Dichiarazione IVA nel modello Unico oppure si presente in via autonoma.
1) L'opzione piu' immediata e diretta e' effettuare il versamento per intero entro la data di Mercoledi' 16 Marzo p.v.
2) La seconda soluzione e' quella di rateizzare, in un numero di rate da 2 a 9, a partire sempre dal 16 Marzo, applicando interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile. Il quadro delle scadenze sara' quindi il seguente :
1^ rata 16.03.2016 (senza interessi)
2^ rata 18.04.2016 (+interessi 0,33%)
3^ rata 16.05.2016 (+interessi 0,66%)
4^ rata 16.06.2016 (+interessi 0,99%)
5^ rata 18.07.2016 (+interessi 1,32%)
6^ rata 22.08.2016 (+interessi 1,65%)
7^ rata 16.09.2016 (+interessi 1,98%)
8^ rata 17.10.2016 (+interessi 2,31%)
9^ rata 16.11.2016 (+interessi 2,64%)
3) Rinvio in Unico del pagamento del debito IVA, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione, con possibilita' di pagamento :
a. in unica soluzione insieme agli altri debiti/crediti di Unico o
b. rateizzato, a partire dal 16.06.2016, in numero massimo di 6 rate.
I codici tributo da utilizzare per il versamento sono :
-6099 2015 per il versamento del tributo
-1668 2015 per gli interessi
Era prevista gia' da quest'anno l'anticipazione della Dichiarazione Annuale IVA al mese di Febbraio, con esclusione quindi del dichiarativo dal modello Unico, modifica che e' invece stata rinviata al 2017.
Come per lo scorso anno, chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 29.02.2016 era esonerato dall'invio della Comunicazione Dati IVA.
Restano fermi, inoltre, gli obblighi relativi ai controlli sulla compensazione dei Crediti IVA e al rilascio del Visto di Conformita' da parte dei consulenti in ipotesi di crediti superiori ad Euro 15.000.




Notizia 02/04/2015

Bilancio : il falso torna in aula


Via libera al falso in bilancio
E' notizia di ieri l'approvazione, con il DDL Senato Nr 19, del "ritorno" del c.d. "falso in bilancio.
A Palazzo Madama, infatti, l'aula ha approvato il disegno di legge che contiene, oltre alle nuove norme anti-corruzione, sul voto di scambio e in materia di riciclaggio, quella che sara' la futura nuova disciplina sul falso in bilancio, disciplinato attualmente dall'art. 2621 del Codice civile.
La versione attuale della normativa sul tema, come modificata da ultimo dal D.Lgs. 37/2004, D.Lgs. 310/2004 e dalla Legge 262/2005, prevede due fattispecie trattate agli artt. 2621, False comunicazioni sociali, e 2622, False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
Le due disposizioni citate, inserite nel Titolo XI del Libro V, Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi, delineano la seguente disciplina :
1) punibilita', con l'arresto fino a due anni, per amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari i quali, a. con l'intento di ingannare soci e pubblico e b. al fine di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto, espongano fatti materiali non rispondenti al vero in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali ovvero omettano informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge;
2) estensione di tale punibilita' al caso in cui si tratti di informazioni riguardo a beni posseduti o amministrati per conto terzi dalla societa';
3) esclusione di tale punibilita' qualora falsita' o omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
4) fissazione di soglie di punibilita'
- a. variazione Risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%
- b. variazione del Patrimonio netto non superiore all'1%
5) fissazione, per il caso delle cc.dd. valutazioni estimative considerate singolarmente, di una soglia di punibilita' specifica, fissata nel 10% in piu' rispetto alla voce corretta.
A corollario di tale disciplina sono previste pene interdittive dagli uffici divettivi, di amministrazione e rappresentanza.
La pena fissata dall'art. successivo, il 2622, e' la reclusione, da sei mesi a tre anni, con procedibilita' a querela della persona offesa, nel caso in cui le condotte e/o le omissioni abbiano causato un danno patrimoniale alla societa' stessa ai suoi soci e ai suoi creditori, con riproposizione di analoghe estensioni, esclusioni e soglie di punibilita' analizzate in precedenza.

Le novita' del nuovo DDL sono sostanzialmente le seguenti :
1) per il reato di "false comunicazioni sociali" l'art. 8 prevede la reclusione da uno a cinque anni,
2) prevede uno sconto di pena il successivo art. 9, in presenza di fatti di "lieve entita'" commessi nell'ambito delle societa' non quotate, "tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta", (norma che dovrebbe essere contenuta in un nuovo articolo del Codice civile, l'art. 2621-bis);
3) procedibilita' d'ufficio, e non piu' a querela di parte (la scelta e' il risultato dell'accordo raggiunto tra Governo e maggioranza in Commissione Giustizia al Senato)
4) estensione della punibilita' anche alle societa' che non raggiungono i requisiti di fallibilita', con reato procedibile a querela di parte (societa', soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale).
5) ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis del Codice penale, il nuovo art. 2621-ter stabilisce che il giudice sara' tenuto a valutare in modo prevalente l'entita' dell'eventuale danno cagionato a societa', soci o creditori.
La parola ora e' alla Camera.




Notizia 01/04/2015

Studi di settore 2014 : in Gazzetta


Il MEF ha emanato, in data 30 Marzo 2015, il Decreto che approva le modifiche agli Studi di Settore 2015 applicabili al periodo di imposta 2014.
Gli Studi per il 2014,registrano una sostanziale conferma rispetto all'anno passato : il provvedimento, infatti, non ha apportato variazioni agli indici di coerenza e normalita' economica, indici che risultano quindi confermati ai livelli di fine 2014.
Le uniche modifiche recepite dal Decreto riguardano essenzialmente l'aggiornamento della c.d. "territorialita'", aggiornamento legato principalmente a :
1) analisi territoriali create con l'istituzione e/o ridenominazione che ha interessato alcuni comuni nel 2014;
2) aggiornamento, per lo studio di settore WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori - della territorialita' dei cc.dd. F.O.C. (Factory Outlet Center), al fine di tener conto della concorrenza costituita dagli Outlet, attraverso l'individuazione di "aree gravitazionali", cioa' le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun F.O.C. (considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni Comune dal F.O.C. piu' vicino);
3) aggiornamento dello studio di settore WG72A - Trasporto con taxi - al fine di tener conto della "Territorialita' del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi";
4) aggiornamento, per lo studio di settore WK04U - Attivita' degli studi legali - della tabella relativa ai "Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attivita' ed ambito specialistico di intervento".
Il Decreto, gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 31 Marzo 2015, avra' effetto sugli studi, e il relativo calcolo, che saranno utilizzati nelle prossime dichiarazioni Unico2015.





Notizia 31/03/2015

Fattura elettronica PA : obbligo per tutti


E' giunta la scadenza anche per l'ultima tornata di soggetti che, intrattenendo rapporti di fornitura con la c.d. Pubblica Amministrazione (PA), dovranno emettere la c.d. Fattura elettronica PA.
Ricordiamo che l'obbligo di adozione della fatturazione elettronica era gia' scattato il 6 Giugno 2014 per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di :
a. Ministeri
b. Agenzie fiscali
c. Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale.
Quest'ultima fase vede coinvolti anche i soggetti che effettuano forniture a :
1) TUTTE le Amministrazioni incluso nell'elenco ISTAT;
2) le Amministrazioni Locali (es. la Regione per i Farmacisti).
Da questa data, quindi, i soggetti destinatari non potranno ne' accettare fatture emesse o trasmesse in forma diversa da quella elettronica, ne', soprattutto, procedere al relativo pagamento, neppure parziale. E cio' fino a quando non riceveranno l'invio del documento in forma elettronica.
Dal lato dei fornitori, per tale tipologia di fatture occorrera' seguire la modalita' elettronica sia nelle fasi di emissione e trasmissione sia in quella successiva di conservazione.
Cogliamo l'occasione per ricordare che e' in previsione da parte del Governo di varare una riforma per far passare alla fatturazione elettronica, dall'1.01.2017, anche i professionisti, e allo scontrino digitale e ricevuta digitale per artigiani, commercianti, supermercati, ipermercati, discount e gestori di distributori automatici, con il correlato obbligo di inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate tutti i corrispettivi giornalieri.
Le caratteristiche della fattura elettronica PA sono le seguenti :
A. Contenuto informativo minimo-fiscale :
1. data emissione
2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco
3. nome del cedente o prestatore
4. P.IVA del cedente o prestatore
5. nome del cessionario o committente
6. P.IVA del cessionario o committente o CF (se il soggetto non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione);
7. natura, qualita', quantita' dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione necessari per determinare l'imponibile
Tale contenuto minimo viene alleggerito in caso di fatture di importo unitario non superiore a Euro 100 : i dati minimi obbligatori saranno i numeri 1, 2, 3, 5 e l'ammontare del corrispettivo complessivo con l'imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla.
B. Aspetti tecnici :
Il formato della fattura elettronica e' l'xml, e questo perche', oltre ai dati che costituiscono le informazioni fiscali obbligatorie, occorrono altre informazioni indispensabili ai fini della trasmissione corretta del documento al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
C. Requisiti della fattura elettronica :
1. autenticita' dell'origine, collegata alla certezza circa l'identita' del soggetto emittente (cedente o prestatore);
2. integrita' del contenuto, poiche' la fattura e i dati che questa contiene non possono essere alterati;
3. leggibilita' della fattura, ossia possibilita' di visualizzazione e stampa della stessa, al fine di verificare la corrispondenza tra i dati e le informazioni che contiene il file elettronico originale e la copia cartacea stampata, anche successivamente e nei periodi futuri.
Tali requisiti dovranno essere sussistenti dal momento dell'emissione fino alla scadenza dei termini di conservazione.




Notizia 30/03/2015

Spesometro 2014 : inizia il conto alla rovescia


Imprese e consulenti iniziano a scaldare i motori per il prossimo adempimento annuale che li vedra' protagonisti : il c.d. "spesometro" relativo all'anno 2014.
Gia' denominato "Comunicazione operazione rilevanti IVA", "Elenchi clienti e fornitori nuova versione", poi "Comunicazione polivalente", si tratta, come piu' volte commentato di una comunicazione che ha dato pensieri e gatte da pelare a ciascun soggetto che ne sia entrato in contatto : contribuente, amministrazione finanziaria, software house, consulenti, etc.
Nella versione che ci attende quest'anno sono rimaste ferme le scadenze :
1) 10 Aprile 2015 - per i soggetti che liquidano, nel 2015, l'IVA mensilmente
2) 20 Aprile 2015 - per soggetti con periodocita' di liquidazione IVA diversa da quella mensile
E' ormai inoltre assodato che, per le operazioni certificate da fattura, la comunicazione sia da operarsi "senza soglia", anche se e' lasciata la possibilita' di scelta dell'invio dei dati tra la forma analitica e la forma c.d. aggregata, ossia tutte le fatture emesse e ricevute distinte in considerazione di ciascun soggetto controparte (cliente o fornitore).
Nell'ambito delle operazioni cc.dd. B2C, ossia effettuate dagli operatori economici con acquirenti o committenti privati, vale invece la soglia di Euro 3.600 IVA compresa.
Da quest'anno vengono invece meno le deroghe previste per commercianti al minuto e agenzie di viaggio in relazione alle fatture da loro emesse di importo inferiore a Euro 3.600 al lordo dell'IVA.
Rientrano nell'area dei soggetti obbligati all'invio anche :
1) i cc.dd. "ex minimi", vale a dire quei soggetti che, poiche' fuoriusciti dal regime per mancanza dei requisiti, hanno potuto mantenere l'esonero dall'obbligo di tenuta e registrazione delle scritture contabili ai fini IRPEF-IVA, ma che sono obbligati a presentare lo spesometro;
2) i produttori agricoli in regime semplificato
3) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico per le operazioni da questi effettuate nell'ambito di attivita' commerciali.
Buon lavoro a tutti noi!




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