Buongiorno a tutti e ben trovati
Ieri avrebbe dovuto essere una nuova giornata di conferenze stampa serali e di ricerca spasmodica nelle ore notturne di testi di DPCM
Per come si sono, purtroppo, svolte le cose, anche in considerazione di un minimo precipitare degli eventi sul fronte epidemiologico, e per Vostra fortuna, niente conferenza stampa, ma la
firma del nuovo e atteso DPCM c'è comunque stata......ed è quindi partita per noi la
ricerca notturna del testo.
Ma andiamo per ordine...dopo il
Decreto Legge Nr 125 di Mercoledì 7 Ottobre scorso, che ha allungato
al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria in corso, e ha reintrodotto l'obbligo di portare la mascherina sempre con se', si è tenuta ieri la c.d. Cabina di Regia della
Conferenza Stato-Regioni.
La riunione è stata convocata dal Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e si è svolta. In videocollegamento con Speranza, Ministro della Salute, con l'obiettivo di condividere tra Governo e Governatori le misure previste nel nuovo DPCM annunciato Mercoledì 7 Ottobre.
Il passaggio successivo atteso era un nuovo CDM (Consiglio dei Ministri) e la successiva conferenza di presentazione del nuovo DPCM, ma ,con Conte a Taranto per motivi istituzionali, si è passati alla
firma del DPCM, in tarda serata, le cui norme sono
in vigore già da oggi.
Il nuovo Decreto ha
confermato che sia fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all’aperto a
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Confermate le esclusioni anticipate dal DL 125 :
1) bambini al di sotto dei 6 anni
2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, (nonché per coloro che per interagire con tali soggetti ricadano nella stessa incompatibilità)
3) soggetti che stiano svolgendo attività sportiva
Riguardo a tale ultimo punto, occorre precisare che a. non debba trattarsi di semplice
attività motoria, quindi è da escludersi il caso della normale passeggiata....
...e che b. tale attività sportiva debba essere svolta da soli e non in compagnia.
Sul fronte dei luoghi diversi da quelli all'aperto e di quelli chiusi, il DPCM ribadisce la
raccomandazione (" E’ fortemente raccomandato.....") dell’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di
persone non conviventi, già anticipata la scorsa settimana.
Confermate le buone regole sul
distanziamento interpersonale (almeno 1 metro), l'
utilizzo delle mascherine, anche quelle cc.dd. di comunità. correttamente utilizzate (con la coperture delle vie aeree, quindi naso e bocca, insieme e contemporaneamente, non solo bocca o mento.....o gomito....) e l'
igiene delle mani costante e accurata.
Le
misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 continuano a prevedere che :
A) In caso di infezione respiratoria caratterizzata da
febbre maggiore di 37,5° si debba restare presso il proprio
domicilio e si debba contattare il
medico curanteB) rispetto del
divieto di assembramento in caso di accesso a parchi, ville e giardini pubblici, mantenendo la
distanza interpersonale (e ovviamente la mascherina)
C) Consentito l'accesso ai minori, accompagnati dai genitori o da chi si occupa della loro cura, alle aree gioco presenti nei citati parchi, ville e giardini pubblici, al fine di svolgere la normale e quotidiana attività ludica e ricreativa, fermi restando divieto di assembramento e rispetto della distanza interpersonale
D) Consentito lo svolgimento di attività sportiva o di semplice attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività e le attività sportiva di base e motoria in genere svolte presso
palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
non sono previste, al momento, nuove restrizioni, e saranno svolte nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, anche se sono
fatti salvi eventuali ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome in considerazione dell'evolversi della situazione in atto.
Una
restrizione è invece prevista per lo svolgimento di gare, competizioni e attività connesse per gli
sport di contatto, ma solo a livello amatoriale : quindi partita di calcetto con gli amici.....no grazie!!!
Per gli eventi e le manifestazioni sportive, si assiste ad una riduzione della percentuale del pubblico presente, che passa al massimo al 15%, con un limite di 1000 persone per luoghi all'aperto (es. stadi) e di 200 persone per luoghi al chiuso (es. palazzetti), fatte salve normative regionali e provinciali che potranno essere adottate, di concerto con il Ministero della Salute, in considerazione dell'evolversi della crisi epidemiologica in atto. Ad ogni modo, per le sedute di allenamento sono previste porte chiuse...
Sì a
manifestazioni pubbliche ma soltanto in forma statica e con rispetto delle distanze sociali.
Per
teatri, cinema e concerti, fermo restando il rispetto dei protocolli previsti per tali settori, occorre avere
posto assegnato, distanza interpersonale e numero max di persone come per le competizioni sportive (1000 se all'aperto, 200 se al chiuso), Regioni e Province autonome permettendo.
Sul fronte
ballo e feste si prosegue sulla scia del dopo Ferragosto :
sospensione, in TUTTI i luoghi al chiuso e all'aperto (CIAONE HALLOWEEN).
Le uniche feste consentite sono quelle collegate alle
cerimonie civili o religiose che potranno svolgersi con la partecipazione
massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Per quanto riguarda le
abitazioni private, per le quali non è ovviamente stato possibile introdurre delle limitazioni che non fossero contrarie al dettato costituzionale, è comunque
fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di
numero superiore a 6.
Ma veniamo alle norme che riguardano le
attività economiche....
Per i cc.dd.
servizi alla persona (parrucchieri, barbieri estetiste, etc.) non è stato per ora previsto
alcun irrigidimento delle normative, fermo il rispetto di tutti i protocolli previsti, del distanziamento sociale, dell'igiene costante e della sanificazione di luoghi e oggetti
Per le
attività di ristorazione, (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) invece, una serie di
restrizioni sono state reintrodotte.
Chiusura ore 24Il servizio può proseguire fino a tale orario, se la consumazione è effettuata al tavolo, altrimenti il servizio può essere protratto solo fino alle ore 21.
Se si opta sulla ristorazione con
consegna a domicilio, occorre ovviamente continuare a rispettare le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento sia per l'attività di trasporto, nonché per la
ristorazione con asporto, ma viene previsto il
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Su tale ultimo aspetto, per quanto sia possibile immaginare lo scontento degli operatori del settore, si consiglia non solo l'affissione nei luoghi esterni all'esercizio di cartelli indicanti la normativa prevista, ma di mettere in atto misure per ottenere il rispetto delle regole previste...
Per tutte le altre
attività produttive industriali e commerciali è fatto salvo il
rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto via via nel corso della crisi epidemiologica in atto e nuovamente allegati all'attuale DPCM.
Novità sono inoltre previste dalla
Circolare del Ministero della Salute, datata 12 Ottobre, che ha specificato e previsto nuove indicazioni in tema di
Isolamento e
QuarantenaIl Ministero ha chiarito che per
ISOLAMENTO si intende la
separazione dal resto della comunità delle persone con
documentata infezione da SARS-CoV-2.
Tale separazione andrà attuata per tutta la durata del periodo di contagiosità in ambiente e con condizioni che siano in grado di prevenire la trasmissione a terzi dell'infezione.
Per
QUARANTENA si intende invece la
restrizione di movimento di persone sane, da attuarsi per il periodo di incubazione, in considerazione della possibilità che siano state esposte ad agente infettivo o malattia contagiosa.
La quarantena, quindi, viene prevista al fine di monitorare da un lato la comparsa dei sintomi relativi e dall'altro l'identificazione tempestiva di nuovi casi.
Il Ministero ha proposto, tenute in conto le indicazioni provenienti non solo dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ma anche da organismi internazionali (OMS e ECDC), un
nuovo quadro organico nelle tempistiche relative a
ISOLAMENTO/QUARANTENA.
POSITIVI ASINTOMATICI - Si tratta di soggetti per i quali sia stato trovato positivo a SARS-CoV-2, ma non presenta sintomi - Previsto
ISOLAMENTO di
10 giorni dalla comparsa della positività (quindi in sostanza da un primo test molecolare fatto) +
Test Molecolare Negativo (tampone), che consentiranno il rientro in comunità (cioè la ripresa delle normali attività personali, familiari e lavorative).
POSITIVI SINTOMATICI - Si tratta di soggetti trovati positivi a SARS-CoV-2, e che presentano i vari sintomi via via catalogati per la malattia - Previsto
ISOLAMENTO di
10 giorni +
Test Molecolare Negativo (tampone), che andrà effettuato solo dopo che siano trascorsi
almeno 3 giorni senza sintomi. Si escludono tra i sintomi che non consentono di effettuare il secondo test la perdita del senso del gusto (ageusia) e dell'olfatto (anosmia). Dopo il test con esito negativo si potrà avere la ripresa delle normali attività personali, familiari e lavorative.
POSITIVI A LUNGO TERMINE - Si tratta di quelle persone che siano state trovate positive a SARS-CoV-2, e che, indipendentemente dalla scomparsa dei sintomi nel tempo,
continuano a risultare positive ai test molecolari di controllo effettuati - Previsto
ISOLAMENTO che potrà essere interrotto
dopo 21 giorni dalla scomparsa dei sintomi, anosmia e ageusia esclusi. Per tale casistica, però, occorrerà che le
autorità sanitarie agiscano d'intesa con clinici e virologi, soprattutto se si tratta di pazienti cc.dd.
fragili e immunodepressi, per i quali potrà essere previsto comunque un periodo più lungo in considerazione delle caratteristiche evidenziate di prolungamento dello stato di contagiosità individuato in proposito
CONTATTI STRETTI CON ASINTOMATICI - Si tratta di soggetti che siano entrati in contatto stretto con soggetti risultati positivi a SARS-Cov-2, confermati ed identificati dalle autorità sanitarie (è questo il caso, ad esempio, dei genitori di figli per i quali a scuola sia stato verificato un caso e siano stati rintracciati dalle autorità sanitarie le persone entrate in contatto con tali soggetti) - Prevista
QUARANTENA di
14 giorni, che decorrono dall'ultima esposizione oppure, in alternativa, una
QUARANTENA di
10 giorni, decorrenti sempre dall'ultima esposizione +
TEST NEGATIVO antigenico o molecolare, effettuato al 10° giorno.
Il Ministero ha concluso con una serie di
raccomandazioni diretta sia ai cittadini sia alle (altre) autorità (sanitarie e non).
Persone che vivono o entrano in contatto regolare con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze (ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete, immunodepressione, immunosoppressione, malattie oncologiche, etc) : quarantena e test molecolare a fine quarantena
Bambini : prevedere test
differenziati e
meno invasivi e/o dolorosi e fastidiosi per tale tipologia di soggetti
Contatti stretti di contatti stretti : nel caso di soggetti che si trovino in contatti stretti con i soggetti in contatti stretti con quelli risultati positivi, senza alcun contatto diretto con il caso confermato, si potrà arrivare a
non prevedere la quarantena né l'esecuzione dei test diagnostici, salvo che successivamente il contatto stretto non risulti a sua volta positivo. Sono comunque fatte salve eventuali decisioni delle autorità sanitarie che ritengano opportuno procedere comunque ad uno screening di comunità
Promozione APP Immuni : al fine di supportare l'attività di
contact tracing si raccomanda, dato che non può essere stabilito, a legislazione (costituzionale) vigente, un uso obbligatorio, l'utilizzo o comunque la promozione da parte delle varie istituzioni dell'APP Immuni.
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