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Notizia 14/12/2018

Esonero e-fattura per Medici e Farmacie...la Privacy e il Sistema TS ci mettono la manina ?


Il Decreto fiscale 2019 è finalmente legge: il testo definitivo è stato finalmente approvato da Camera e Senato ed arriva ufficiale l'esonero per medici e farmacie dall'obbligo di fattura elettronica ovviamente solo dal c.d. lato attivo. Potranno quindi essere escluse dall'emissione le fatture emesse, ma solo per il 2019.
La motivazione dell'esonero risiede principalmente sulle questione attinenti la privacy dei clienti-pazienti di tali soggetti, non risolte, a detta del Garante da parte dell'Agenzia delle Entrate, e inoltre nell'ottica di evitare una duplicazione di adempimenti rispetto all'invio dati al Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria).
E per questo secondo aspetto occorre sottolineare che, in caso di invio totale dei dati al Sistema TS da parte dell'operatore sanitario, scatta l'esonero, ma in caso di richiesta da parte del cliente-paziente di non invio dati al Sistema TS ritornn ain campo l'obbligatorietà della e-fattura.

La novità introdotta in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale Nr 119/2019 al Senato riguarda una platea di operatori sanitari abbastanza ampia :
farmacie,
aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
psicologi;
infermieri;
ostetriche ed ostetrici;
medici veterinari;
tecnici sanitari di radiologia medica.

L’esonero, inoltre, si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino € 65.000 di Fatturato.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il ciclo passivo : quindi resta l'obbligo di comunicazione indirizzo Pec o Codice destinatario e nuovi termini di registrazione/detrazione delle fatture ricevute.

Il discorso per l'emissione è comunque solo rinviato di un anno, confidando che nel corso del 2019 vengano affrontate e risolte dal tavolo tecnico messo in campo le questioni sottoposte dall'Autorità Garante.


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