E' stato pubblicato il 21.03.2014 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 34/2014 contenente le novita' presentate dal nuovo Consiglio dei Ministri in materia di lavoro durante la conferenza del 12.03.03.2014 (la c.d. "Svolta buona", vedi Ns News del 13.03.2014). Il decreto costituisce uno dei provvedimenti con il quale il Governo ha iniziato l'opera di recepimento del "Jobs Act" renziano in veri e propri atti di legge (vedi ns News del 10.03.2014). Lo stesso contiene "disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", cioe' tutte le misure riguardanti i contratti a termine, l'apprendistato e il DURC.
In particolare per i contratti a termine nulla e' cambiato rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi e cioe':
- l'eliminazione della causalita' ovvero la possibilita' di stipulare contratti "acausali", senza specificazione delle ragioni giustificative (che possono essere di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);
- l'aumento della durata di tali contratti, che passa da 12 a 36 mesi, comprensivi di proroghe;
- la possibilita' di prorogare gli stessi fino ad un massimo di 8 volte (mentre prima era possibile solo una volta), a condizione che si riferisca alla stessa attivita' lavorativa che ha permesso la stipulazione del contratto la prima volta;
- l'eliminazione della pausa di 10 e 20 giorni (a seconda che il contratto aveva durata inferiore o superiore i 6 mesi) tra la sottoscrizione di un contratto e l'altro;
- l'introduzione di un tetto massimo, pari al 20% dell'organico complessivo, al numero totale di rapporti a temine che possono essere stipulati da uno stesso datore di lavoro. Per le realta' imprenditoriali piu' piccole e' invece previsto di poter stipulare un solo contratto a termine se l'azienda ha fino a 5 dipendenti, oppure avere due dipendenti a termine per coloro che hanno da 6 a 12 dipendenti.
In relazione all'apprendistato viene cancellata la necessita' di redigere in forma scritta il piano formativo individuale (mentre resta l'obbligo della stessa per il contratto ed il patto di prova). E' soppresso il meccanismo previsto dalla Riforma Fornero (L. 92/2012) che subordinava la possibilita' di assumere nuovi apprendisti alla percentuale di rapporti di apprendistato "stabilizzati" nel triennio precedente mentre resta salva l'autonomia contrattuale sulla retribuzione spettante ma la stessa deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione (almeno pari al 35% del monte ore complessivo).
Nell'ambito delle semplificazioni per il DURC (vedi Ns News del 3.02.2014) tutto e' rimandato ad un apposito decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dal 21.03.2014. Lo stesso dovra' prevedere i contenuti e le modalita' di come gli interessati potranno verificare la loro regolarita' contributiva solo tramite piattaforme telematiche ed in tempo reale, oltre a prevedere ipotesi di esclusione dalle stesse.
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