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Notizia 17/02/2014

Processo tributario: al via la sperimentazione telematica


Con la pubblicazione in G.U. del D.M. 163/2013 sono state rese note le linee guida per il proceso informatico. Il decreto entrera' in vigore il 1 marzo 2014, ma le nuove regole si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del primo dei decreti che regolamenteranno il processo e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
Si tratta di una facolta' per i contribuenti che ricorrono in Commissione tributaria, che potranno scegliere tra normale processo "cartaceo" o processo telematico. Tuttavia, qualora gli stessi abbiano utilizzato in primo grado le modalita' telematiche saranno obbligati a procedere con le stesse per l'intero grado di giudizio e per l'appello, salvo sostituzione del difensore. Tutte le notificazioni e le comunicazioni, il ricorso ed il deposito di tutti gli atti del processo saranno inviati in via telematica attraverso la PEC dichiarata dalla parti. La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il Sistema informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T), del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti allegati.
Il S.I.Gi.T e' un sistema che mettera' in contatto le parti con la giustizia tributaria e dovra' assicurare:
1) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
2) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
3) l'individuzione del soggetto abilitato;
4) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione competente;
5) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione competente;
6) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui prima ai numeri 4) e 5);
7) la formazione del fascicolo informatico.
L'accesso a questo sistema e' riservato ai giudici tributari, le parti, i procuratori, i difensori, il personale abilitato, i consulenti tecnici e gli altri soggetti del processo. Ma le parti, i procuratori, i difensori ed i consulenti ed organi tecnici possono accedere solo alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono coinvolti. Per la piena operativita' del S.I.Gi.T. bisognera' aspettare altri appositi decreti, dall'emanazione dei quali scatteranno i termini di cui sopra.
Tutto ruotera' intorno alla PEC, che costituira' il domicilio digitale del contribuente. Per la verifica del perfezionamento dell'invio dei documenti, bisogna aspettare la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario. Gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo PEC dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), pubblicato sull'indice degli indirizzi delle Pubbliche amministrazioni (IPA). Gli stessi dovranno essere messi a disposizione nell'apposita area del S.I.Gi.T.
I documenti validamente inviati e acquisiti dal S.I.Gi.T. vanno a costituire il fascicolo processuale informatico. Il fascicolo informatico prendera' il posto del fascicolo d'uffico ma sara' di diretta e piu' facile consultazione per le parti coinvolte nel processo ed esonerera' le segreterie delle Commissioni al rilascio di copie di documenti ed atti su supporto cartaceo.



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