Con provvedimento 3.04.2013 la Banca d'Italia ha previsto per i cc.dd. intermediari finanziari obblighi rafforzati di verifica della clientela in caso di utilizzo di banconote di grosso taglio.
Ricordiamo, infatti, che, sussistendo un limite alla circolazione del contante, tutte le operazioni ultrasoglia, vale a dire da Euro 1.000 in su, devono avvenire per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e, seppur con alcuni limiti, istituti di pagamento.
Dall'1.01.2014, pero', maggiore attenzione dovra' essere prestata da tali intermediari nei confronti delle operazioni di qualsiasi natura poste in essere con l'utilizzo di banconote di grosso taglio, vale a dire da Euro 500 ed Euro 200, effettuate per importi unitari superiori a Euro 2.500.
Il Provvedimento citato comportera' approfondimenti piu' specifici al fine dell'esclusione di fenomeni di riciclaggio da parte degli operatori economici, che dovranno essere in grado di fornire o comunque possedere valide motivazioni a sostegno dell'operazione ultrasoglia in corso.
Sussistera' inoltre anche l'obbligo per gli intermediari di astenersi dall'effettuare l'operazione richiesta o dal proseguire il rapporto continuativo in corso.
Rimane, infine, la possibilita' per gli intermediari di invio della segnalazione di operazione sospetta, senza ovviamente la necessita' di avvertire l'operatore.
Gli obblighi rafforzati potranno comportare la richiesta all'operatore economico delle seguenti informazioni :
-familiari, conviventi, soggetti in affari, etc.
-esecutore e titolare effettivo;
-natura e scopo di operazioni occasionali o non usuali;
-natura e scopo anche dei rapporti continuativi.
L'intermediario, inoltre, dovra' intervenire anche per quanto riguarda l'intensita' e la frequenza di monitoraggio del controllo continuo.
Torna Indietro