Il c.d. "Decreto del Fare" (DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013) e' intervenuto da ultimo sul settore degli appalti, eliminando la solidarieta' in relazione ai versamenti dell'IVA a debito.
Corre quindi l'obbligo di intervenire sulla portata del provvedimento e chiarire il regime di solidarieta' che ne e' risultato.
Occorre ricordare che per i contratti di appalto e subappalto sono stati introdotti, date le caratteristiche dei settori nei quali risultano piu' utilizzati, dei meccanismi di solidarieta', o meglio di responsabilita' solidale, operanti su diversi livelli e a piu' fini.
In ambito tributario, come disciplinato dall'art. 35 co. 28 ss. del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) e, da ultimo, modificato dal DL 69/2013, si prevede una solidarieta' tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (ma non piu', come indicato, in riferimento ai versamenti IVA).
In ambito retributivo e contributivo, come previsto dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (oggetto di intervento da parte del DL 76/2013 (il c.d. decreto "Lavoro", conv. L. 99/2013), vige il regime di responsabilita' solidale per il versamento delle retribuzioni (comprese le quote di TFR) e dei contributi previdenziali e assicurativi.
L'ultimo provvedimento non ha, quindi, apportato modifiche a tale disciplina, anche se e' intervenuto a chiarirne i contenuti, con lo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi sorti al riguardo.
E' stato cosi' chiarito che tale regime solidaristico deve trovare applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (e quindi, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare Nr 35/2013, anche nei confronti dei cc.dd. co.co.co./co.co.pro. impiegati nell'appalto). Non trova invece applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni e potra' essere derogato dalle "diverse disposizioni" dei contratti collettivi nazionali esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori e solo in tale sede, non dispiegando effetti in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti agli Istituti Previdenziali.
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