Grazie ad una norma volta a tutelare i contribuenti che risultano vittime di azioni illegittime dell'AF (es. cc.dd. "cartelle pazze") e che quindi necessitano di una tutela immediata, diventa interessante prendere in considerazione la richiesta di sospensione della cartella. Indipendentemente dalle reali ragioni, infatti, se un contribuente, presenta istanza al Concessionario della riscossione, questa (anche se sostanzialmente errata) produce comunque due conseguenze che e' importante sottolineare :
1) verra' sospesa qualsiasi azione del concessionario fino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, che deve arrivare dopo 60gg;
2) operera' il c.d. "silenzio-assenso", con la possibilita' quindi di ottenere la cancellazione della cartella, nel caso in cui l'Agenzia non dovesse rispondere entro 220 giorni.
Tutti gli uffici sono quindi chiamati a fare lo sforzo, sicuramente notevole dati i tempi attraverso i quali si amministrano i rapporti con i contribuenti, di esaminare le istanze e dare una risposta entro almeno 7 mesi dalla data in cui e' stata presentata l'istanza.
Quindi dopo la notifica dell'atto, si puo' presentare all'agente della riscossione (AdR), tramite raccomandata o anche in via telematica, e entro 90 giorni dalla notifica, una dichiarazione e la relativa documentazione attestante che:
a) il diritto di credito azionato e' prescritto o comunque e' intervenuta la decadenza in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) l'ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;
b) l'ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;
d) il credito e' stato in tutto o in parte annullato o sospeso;
e) in data antecedente alla formazione del ruolo, il pagamento era gia' stato effettuato
o comunque qualsiasi altra causa che comporti la non esigibilita' del credito sotteso al ruolo.
Entro 10gg dal ricevimento, l'istanza e' trasmessa all'AgE o all'ente creditore. Dopo altri 60gg, l'Agenzia o l'ente, in caso di correttezza della documentazione prodotta, trasmette in via telematica, all'AdR, il provvedimento di sospensione o sgravio conseguente, comunicando al contribuente, con raccomandata AR (o a mezzo PEC, se il destinatario ha l'obbligo di attivarla), la comunicazione della correttezza della documentazione prodotta.
In caso di inidoneita' della documentazione prodotta, analoga comunicazione verra' effettuata per dar corso alla ripresa della riscossione.
Se entro il termine di 220gg non si ha risposta da parte dell'Agenzia o dell'enete, i crediti sono annullati di diritto.
Per le istanze presentate all'AdR prima dell'1.01.2013, l'AgE dovra' comunicare accoglimento o rigetto entro il 29.03.2013, e in caso di mancato invio della comunicazione entro il 6.08.2013 (220 giorni dalla pubblicazione della legge), i crediti oggetto della dichiarazione saranno annullati di diritto.
A compendio della disciplina, sono state ovviamente inasprite le sanzioni per il caso di produzione di documentazione falsa, applicandosi, oltre alle eventuali sanzioni penali, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
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