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Notizia 07/01/2019

Fatture elettroniche Farmacie : dall'esonero al divieto.....


Ebbene sì, la querelle Agenzia delle Entrate-Garante della Privacy sul contenuto di dati particolari (i cc.dd. dati sensibili conosciuti dalla vecchia disciplina privacy ante introduzione del GDPR), che, contenuti nelle Fatture Elettroniche emesse dagli operatori sanitari, sarebbero stati inviati allo SDI, senza adeguato rispetto delle nuove norme previste, è stata finalmente risolta dall'articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019.
La norma citata, modificando l’articolo 10 bis del DL 119/2018, ha disposto il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni con clienti privati non titolari di P.IVA i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per dirla meglio, il divieto riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali soggetti nel caso in cui :
1) sia prevista ed effettuata la trasmissione al STS dei dati
2) sia presente l'opposizione del cliente all'invio dei dati all’invio al STS con specifica richiesta scritta (art. 3 Decreto MEF 31.07.2015).

In conclusione, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria : diventerà ancora più importante "attrezzarsi" per ottenere eventualmente l'opposizione per iscritto da parte di tali soggetti.

Sarà comunque necessario il rilascio di copia cartacea della fattura al cliente-paziente.


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