L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 2/E di Venerdi' 21 Febbraio 2014, i propri chiarimenti sull'applicazione ai trasferimenti immobiliari delle nuove misure delle cc.dd. "Imposte d'atto" (Registro, Ipotecarie e Catastali) in vigore dall'1.01.2014.
Le modifiche alla normativa previgente sono state introdotte in base al combinato disposto di art. 10 D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e di art. 26 DL 104/2013 (Decreto Istruzione convertito con Legge 128/2013), modifiche che hanno comportato l'applicazione delle nuove misure :
-2% in caso di applicazione agevolazione prima casa;
-12% per trasferimenti relativi a terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
-9% per gli altri atti traslativi a titolo oneroso.
La novella aveva inoltre previsto l'applicazione delle ipocatastali nella misura di Euro 50 nei casi in cui trovano applicazione le nuove aliquote, l'aumento d Euro 200 di Registro e ipocatastali in misura fissa e la previsione di un importo minimo dell'imposta di Registro proporzionale pari a Euro 1.000.
L'Agenzia e' intervenuta sulle questioni aperte relative a 1) differente definizione dei requisiti "prima casa" tra Registro e IVA e 2) l'abolizione delle agevolazioni ed esenzioni tributarie.
Riguardo al primo punto, l'AgE, confermando il dato normativo, sostiene come a decorrere dall'1.01.2014 sia vincolata alla categoria catastale dell'immobile e non piu' al DM 2.08.1969 del Ministero dei Lavori Pubblici ai fini dell'Imposta di Registro, mentre, in caso di trasferimenti assoggettati ad IVA, rilevano i criteri del DM citato.
Riguardo al secondo punto, l'AF ha fornito indicazioni puntuali sulle fattispecie rimaste in vigore e su quelle non piu' applicabili.
Preliminarmente occorre sottolineare come non sia da considerarsi agevolazione il metodo del c.d. "prezzo-valore" quanto di un metodo di determinazione dell'imponibile : per cui rimane valida la regola che, a partire dal 2006, consente di applicare l'imposta di Registro sul valore catastale indipendentemente dal prezzo effettivo pattuito, purche' tale prezzo sia indicato in atto.
Inoltre anche la normativa relativa al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, non rivestendo natura agevolativa, non risulta abrogata dall'1.01.2014.
Per l'Agenzia rimangono in vigore le agevolazioni relative ai trasferimenti patrimoniali relativi a procedimenti di separazione e divorzio, mentre risultano senz'altro abrogate quelle relative ai seguenti immobili :
a) di interesse storico, artistico e archeologico;
b) in favore dello Stato e degli Enti pubblici territoriali;
c) situati all'estero;
d) in favore di Onlus;
e) compresi in piani urbanistici particolareggiati;
f) compresi in piani di recupero;
g) ceduti in esenzione IVA nei confronti di imprese di rivendita di immobili.
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