Per navigare nel tema Flat Tax, il percorso scelto dal nuovo Governo per le imprese, ed in particolare per i soggetti IRES, sarà l'applicazione di una riduzione dell'imposta in determinate situazioni.
in particolare, è stata inserita nel disegno di Legge di Bilancio 2019 la previsione di una riduzione di 9 punti percentuali, dal 24% ordinario al 15% (vale a dire l'aliquota applicata all'Imposta Sostitutiva dei Forfetari), per i soggetti IRES che reinvestiranno gli Utili prodotti in due aree specifiche : 1. Beni Strumentali 2. Assunzioni a tempo indeterminato
Da segnalare, però, il fatto che abbia prevalso il c.d. approccio incrementale. Vale a dire che l’agevolazione si applicherà soltanto alle spese aggiuntive rispetto agli stessi costi sostenuti nel 2018.
C'è da valutare, inoltre, che la riduzione dell'IRES sostituirà l'ACE, che è stata in vigore, con alterno successo, negli ultimi anni, e impedirà l'introduzione dell'IRI, vale a dire l'applicazione di un'aliquota proporzionale del 24% per il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, e con gli utili prelevati che sono invece soggetti, per le persone fisiche, alle aliquote progressive dell'IRPEF.
Se c'è da attendere per la stesura definitiva dell'intera legge, è già possibile iniziare a fare previsioni e calcoli di convenienza per il comparto imprese.
Pronto e pubblicato il Tutorial sulla Fattura Elettronica, o meglio sulla procedura, ormai alle porte, per la Fattura Elettronica tra privati.
Si trovano le informazioni principali, peraltro oramai conosciute da tutti, almeno noi addetti. Sono inoltre indicati i dati principali da indicare e i passagi principali del processo.
Importanti indicazioni sono date sul QR-Code, con i dati del soggetto, da reperire sul sito dell'Agenzia, che consentirà uno scambio veloce e smart (tramite tablet e smartphone) con i propri fornitori di beni e servizi.
Ti consigliamo la visione : se hai ancora dubbi e hai bisogno di informazioni, non esitare a contattarci
Pronto e appena sfornato il Modello di Dichiarazione IVA 2018.
Tra le novita' si segnala il restyling del Quadro VH che dovra' essere compilato esclusivamente per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati presenti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precedentemente inviate. Inoltre la sezione II del quadro e' stata interamente trasposta nel nuovo Quadro VM "Versamenti immatricolazione auto UE". Inserito nel Quadro VO Opzioni il nuovo rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti (art. 18, c. 5, DPR 600/73). Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed e' costituito da:
il frontespizio composto di due facciate;
un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati richiesti.
Novita', inoltre, sui termini di presentazione : dal 1° Febbraio al 30 Aprile 2018.
Approvato anche quest'anno il Modello Semplificato, c.d. IVA BASE, che potra' essere utilizzato dai soggetti Iva che nel corso dell’anno: 1) hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva; 2) hanno effettuato cessioni di beni usati in via occasionale; 3) hanno effettuato operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (art. 34-bis) in via occasionale; 4) non hanno effettuato operazioni con l’estero; 5) non hanno effettuato acquisti ed importazioni in plafond (senza applicazione dell’imposta); 6) non hanno partecipato ad operazioni straordinarie; 7) non sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali soggettive.
NON POSSONO QUINDI UTILIZZARE IL MODELLO • soggetti non residenti con stabile organizzazione • soggetti non residenti identificati direttamente • soggetti non residenti con rappresentante fiscale • SGR che gestiscono fondi immobiliari chiusi • curatori fallimentari • commissari liquidatori • società in Iva di gruppo • soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore (art. 8, c. 6-bis, DPR 322/1998)
Be', che novita', direte voi.... E invece no : sono pronte (e alcune, per diretta esperienza professionale sono gia' arrivate) le nuove comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate confeziona per il periodo d'imposta 2015, relative all'incrocio dati tra il c.d. Spesometro (tecnicamente la Comunicazione Art. 21 o Comunicazione operazioni rilevanti IVA, ormai superata dalle Comuni) e la Dichiarazione IVA 2016. Se hai dichiarato un Volume d'Affari di 100 sulla Dichiarazione IVA Annuale, pero' tuoi clienti hanno indicato le tue fatture sulle loro Comunicazioni Art. 21 e la somma di queste fa, ad es. 150, l'Agenzia ti scrive e ti chiede conto della anomalia o differenza.
Le comunicazioni saranno inviate tramite i canali tradizionali della posta ma anche tramite messaggio di posta certificata (PEC). I dati potranno essere riscontrati sia con quanto gia' conosciuto dal contribuente sia accedendo al c.d. Cassetto Fiscale : in particolare, mentre sulla comunicazione viene indicata solo genericamente l'esistenza di un'anomalia e il totale degli importi rilevati dagli spesometri dei clienti, e' all'interno del Cassetto Fiscale che e' possibile verificare in maniera analitica su quali dati l'Agenzia si e' basata per effettuare il riscontro. A questo punto e' possibile utilizzare i consueti canali di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate, vale a dire il telefono o attraverso Civis, e a questo provvedera' il Vostro consulente.
Vi raccontiamo in proposito un aneddoto : comunicazione di anomalia ricevuta da un cliente. Accesso al Cassetto Fiscale e verifica che, tra i soggetti che lo avevano indicato come fornitore, risultava una societa' con la quale il nostro cliente non aveva alcun rapporto. Rintracciata la societa' e parlato con l'amministrazione che si occupava della predisposizione degli spesometri, ci viene risposto candidamente che si era trattato di un errore di digitazione del Codice Fiscale del cliente. Tutto cio', ovviamente per noi ha dell'incredibile, sia perche' la verifica della correttezza formale di un Codice Fiscale si puo' effettuare anche con un banalissimo tool di Excel (che ad es. noi ci siamo autoprodotto), sia perche' e' presente, da tempo immemore, sul sito AgE, il servizio di Verifica P.Iva e Codice Fiscale che effettuamo da anni ogniqualvolta andiamo ad inserire un nuovo nominativo in anagrafica....
Fa insomma specie nel 2017 sentire come sono organizzate aziende a volte anche importanti e operatori economici. Ad ogni modo, non spaventatevi : basta verificare i dati e rispondere all'Agenzia e, se le irregolarita' non sono state commesse, tutto ok. In caso contrario.....be' iniziano a vedersi i frutti di un'opera di modernizzazione dei controlli dell'Amministrazione Finanziaria, che, siamo certi, premiera' tutti gli operatori organizzati e attenti.