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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 01/01/2018

Un nuovo anno con il botto...del tasso legale!


Nuovo anno, nuovo Tasso Legale!
Come ogni anno, il MEF ha stabilito, con decreto pubblicato in GU Nr 292 del 15 Dicembre 2017, tasso di interesse legale per l'anno 2018.
Dopo anni di trend in discesa (basti ricordare che all'01.01.2017 e' passato dallo 0,2% allo 0,1%), e' questo il primo in controtendenza, con un aumento del 200%.
Ricordiamo che il tasso viene fissato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Le operazioni e fatti quotidiani sui quali avra' effetto la modifica sono, come al solito, ad esempio, il Ravvedimento operoso per versamenti omessi o tardivi, i Depositi cauzionali relativi a locazioni e affitti e, comunque i rapporti tra lo Stato e i cittadini (es. nelle pendenze fiscali).

Benvenuto 2018, benvenuto nuovo tasso





Notizia 21/12/2017

Acconto IVA 2017 alla cassa....arriva l'ultimo Vs del 2017


Anche quest'anno siamo giunti alla scadenza del versamento dell’Acconto IVA, che cadrà Mercoledì 27 Dicembre.
Vi ricordiamo che l’adempimento coinvolge i titolari di partita IVA che abbiano chiuso il periodo fiscale 2016 con un debito IVA.
L’acconto Iva 2017 non è dovuto se la somma e' inferiore a 103,29 euro e non e' rateizzabile. Va dunque versato in un'unica soluzione in via telematica tramite il Modello F24 e senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi (infatti la maggiorazione dell'1% per interessi dovuta dai contribuenti trimestrali non deve essere calcolata sull'acconto Iva).
Il versamento puo' essere effettuato dal contribuente in via diretta mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate "Entratel" o "Fisconline" oppure tramite i servizi "home banking" messi a disposizione dagli istituti di credito, o tramite gli intermediari abilitati.

Ma quanto bisogna versare ?
L'acconto puo' essere calcolato con tre metodi.
Con il metodo storico, il contribuente deve versare l'88% dell'IVA a Debito di Dicembre 2016, se soggetto con liquidazione mensile, o del IV Trimestre 2016, se soggetto con liquidazione trimestrale.
In alternativa si puo' optare per il metodo c.d. effettivo, in base al quale viene conteggiato quanto dovuto sulle operazioni fino al 20 Dicembre (e quindi dall'1 Dicembre, per i mensili, e dall'1 Ottobre per i trimestrali).
Infine si puo' adottare il metodo c.d. previsionale, in base al quale si conteggia l'Acconto su una previsione del Debito di Dicembre 2017 o del IV Trimestre 2017.

Insomma, tre metodi, una possibilita' di scelta, ma non di rateizzare, e comunque un altro importo da pagare.

Ad ogni modo, come e' nella logica di tutti gli acconti di imposta, quanto versato al 27 Dicembre verra' scomputato da quanto da versare :
-al 16.01.2018, per i contribuenti mensili, dall'IVA di Dicembre 2017
-al 16.03.2018, per i contribuenti trimestrali, dall'IVA Annuale 2017.






Notizia 15/12/2017

Quest'anno sta finendo....quale regime contabile metto sotto l'albero?


Ebbene si', in chiusura d'anno anche i ragionamenti sul regime contabile da applicare per l'anno successivo non possono e non devono mancare.

Oggi piu' che mai, viste le possibilita' a disposizione.
E' chiaro che non facciamo riferimento alle Societa' di capitali, per le quali il regime obbligatorio e' quello ordinario, con la possibilita' di optare per il Nuovo Regime di Cassa ex DL 83/2012.

Per gli altri soggetti, tra i quali si trovano i lavoratori autonomi, le ditte individuali e le societa' di persone, questo e' il ventaglio di possibilita' tra cui scegliere :
1) Regime Forfetario
2) Regime Semplificato
3) Regime Ordinario
4) Regime Ordinario, con applicazione dell'IRI.

Ogni regime ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma e' questo il momento giusto per ragionarci sopra, sia per chi deve ancora aprire la P.IVA, sia per chi e' gia' in attivita' da anni : Vi consigliamo quindi di pensarci su, ed eventualmente farvi consigliare in proposito per il meglio.

L'unico grosso dispiacere, relativamente al Regime Forfetario, che oltre ad una serie di semplificazioni contabili, prevede una tassazione bassissima (Imp.Sostitutiva 5%) per i soggetti in fase di start-up, riguarda il fatto che l'Italia non abbia ancora reso effettivo l'innalzamento a E. 60.000,00 ottenuto in sede europea.

Ad ogni modo buona scelta a tutti, per un 2018 che inizi al meglio.





Notizia 01/12/2017

E' arrivato Dicembre : inizia il conto alla rovescia...


....No, non lasciatevi confondere : non stiamo certo parlando del calendario dell'avvento o del calcolo di quanto manca ai giorni di festa, ma del conto alla rovescia relativo al Periodo d'imposta 2012 (2011 in caso di dichiarazione omessa).
Ricordiamo, infatti, che entro il 31.12.2017, come negli anni precedenti, l'Amministrazione Finanziaria ha tempo per notificare gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta precedenti, dopodiche' decade dall'azione accertatrice e quel periodo d'imposta puo' considerarsi chiuso.
Cogliamo l'occasione per ricordare, inoltre, la modifica, introdotta dalla Legge 208/2015 (c.d.Legge di Stabilità per il 2016), che ha profondamente modificato la disciplina relativa ai termini di accertamento nel settore delle II.DD. e dell'Iva, con decorrenza dal periodo di imposta 2016.

In particolare abbiamo assistito ad un allungamento dei termini, che sono passati dal 31 Dicembre del 4° anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione al 31 Dicembre del 5° anno successivo, fermo restando il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10.03.2000, n. 74. Inoltre la Legge ha previsto che, in caso di omessa dichiarazione, il termine sia allungato, invece che di 1 anno, come previsto dalla vecchia disciplina, di 2 anni. Gli effetti delle modifiche si "apprezzeranno" tra un po' : il 2016, come detto, sara' il primo periodo d'imposta che soggiacera' alla nuova disciplina, e per la decadenza dell'azione accertatrice occorrera' attendere il 31.12.2022, in caso di dichiarazione presentata, e il 31.12.2024, in caso di dichiarazione omessa.

Comunque, diamo il via al conto alla rovescia : il 31 Dicembre e' vicino!






Notizia 20/09/2017

Superammortamento e Bonus Alberghi : L'Agenzia chiarisce la cumulabilita'


Con una Risoluzione, tanto attesa quanto ben accetta, l'Agenzia delle Entrate e' intervenuta, chiarendo, una volta per tutte, la cumulabilita' del c.d. Bonus Alberghi Ristrutturazioni con l'applicazione del c.d. superammortamento.
La Risoluzione Nr 118/e dello scorso 15 Settembre, emanata dall'Agenzia perche' necessaria per via dei dubbi interpretativi sorti in merito
al dettato normativo dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 7.05.2015, ha spazzato via in maniera definitiva il dubbio circa la possibilita' di usufruire contemporaneamente sia del credito d'imposta sulla riqualificazione delle strutture ricettive sia del superammortamento.
Riguardo al credito d'imposta, ricordiamo che e' pari al 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 (poi esteso anche al biennio 2017-2018) per interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica nonche' per l'acquisto di mobili e componenti di arredo, credito da utilizzare in compensazione su F24 e soggetto al c.d. click-day. L'intervento e' da considerare come importante sia a livello generale, perche' favorisce la ripresa del settore edile, sia a livello settoriale, perche' nell'ambito delle strutture ricettive risulta sempre importante la manutenzione costante degli immobili e il loro ammodernamento.
Il superammortamento consiste invece nell'aumento della base di calcolo del 40%, che comporta che a fronte di un investimento di ad es. Euro 10.000, il costo deducibile per l'azienda sia pari a Euro 14.000.

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione citata, ha dichiarato che, mentre il Superammortamento e' da considerare come uno strumento di incentivazione degli investimenti diretti al rinnovo del parco beni strumentali, con fini di riduzione dei costi e aumento della produttivita' delle aziende, e dispiega effetti solo nel campo delle Imposte sul Reddito, il Bonus Alberghi costituisce un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta, con il preciso fine di ridurre i versamenti relativi ai debiti fiscali e previdenziali, sostenendo l'iniziativa delle strutture ricettive di riqualificarsi.
In conclusione, ha affermato l'Agenzia, i due strumenti perseguono finalita' del tutto differenti, tali da non consentire di ritenere le due agevolazioni alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere, e ammettendo chiaramente che ci possa essere l'utilizzo delle due agevolazioni riferite alla stessa spesa agevolabile.

Il risultato : davvero una buona notizia per gli alberghi e una occasione di investimento da sfruttare appieno.




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