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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 07/01/2019

Fatture elettroniche Farmacie : dall'esonero al divieto.....


Ebbene sì, la querelle Agenzia delle Entrate-Garante della Privacy sul contenuto di dati particolari (i cc.dd. dati sensibili conosciuti dalla vecchia disciplina privacy ante introduzione del GDPR), che, contenuti nelle Fatture Elettroniche emesse dagli operatori sanitari, sarebbero stati inviati allo SDI, senza adeguato rispetto delle nuove norme previste, è stata finalmente risolta dall'articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019.
La norma citata, modificando l’articolo 10 bis del DL 119/2018, ha disposto il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni con clienti privati non titolari di P.IVA i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per dirla meglio, il divieto riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali soggetti nel caso in cui :
1) sia prevista ed effettuata la trasmissione al STS dei dati
2) sia presente l'opposizione del cliente all'invio dei dati all’invio al STS con specifica richiesta scritta (art. 3 Decreto MEF 31.07.2015).

In conclusione, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria : diventerà ancora più importante "attrezzarsi" per ottenere eventualmente l'opposizione per iscritto da parte di tali soggetti.

Sarà comunque necessario il rilascio di copia cartacea della fattura al cliente-paziente.




Notizia 14/12/2018

Esonero e-fattura per Medici e Farmacie...la Privacy e il Sistema TS ci mettono la manina ?


Il Decreto fiscale 2019 è finalmente legge: il testo definitivo è stato finalmente approvato da Camera e Senato ed arriva ufficiale l'esonero per medici e farmacie dall'obbligo di fattura elettronica ovviamente solo dal c.d. lato attivo. Potranno quindi essere escluse dall'emissione le fatture emesse, ma solo per il 2019.
La motivazione dell'esonero risiede principalmente sulle questione attinenti la privacy dei clienti-pazienti di tali soggetti, non risolte, a detta del Garante da parte dell'Agenzia delle Entrate, e inoltre nell'ottica di evitare una duplicazione di adempimenti rispetto all'invio dati al Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria).
E per questo secondo aspetto occorre sottolineare che, in caso di invio totale dei dati al Sistema TS da parte dell'operatore sanitario, scatta l'esonero, ma in caso di richiesta da parte del cliente-paziente di non invio dati al Sistema TS ritornn ain campo l'obbligatorietà della e-fattura.

La novità introdotta in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale Nr 119/2019 al Senato riguarda una platea di operatori sanitari abbastanza ampia :
farmacie,
aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
psicologi;
infermieri;
ostetriche ed ostetrici;
medici veterinari;
tecnici sanitari di radiologia medica.

L’esonero, inoltre, si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino € 65.000 di Fatturato.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il ciclo passivo : quindi resta l'obbligo di comunicazione indirizzo Pec o Codice destinatario e nuovi termini di registrazione/detrazione delle fatture ricevute.

Il discorso per l'emissione è comunque solo rinviato di un anno, confidando che nel corso del 2019 vengano affrontate e risolte dal tavolo tecnico messo in campo le questioni sottoposte dall'Autorità Garante.




Notizia 07/12/2018

Acconto Imposta Sostitutiva Rivalutazione TFR


Appuntamento in arrivo per i datori di lavoro con il versamento dell'acconto dell'Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione del TFR relativo ai dipendenti che hanno scelto il mantenimento del TFR in azienda.
Come previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, le aziende con dipendenti accantonano ogni anno una quota del trattamento di fine rapporto, da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pari alle retribuzioni lorde dell'anno divise per 13,5. La quota è inoltre aumentata della rivalutazione annua del fondo al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Il tasso utilizzato per la rivalutazione è composto da una quota fissa, pari all'1,5%, e una quota variabile, pari al 75% dell'aumento dell'Indice ISTAT dei Prezzi al consumo.
La rivalutazione del TFR va assoggettata annualmente ad un'imposta sostitutiva pari al 17%, imposta che, anche se è versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore, e quindi la quota di accantonamento annuale verrà decurtata dell'imposta versata.
L'imposta sostitutiva si versa con un sistema di acconto al 16.12 di ogni anno e successivo saldo al 16.02 dell'anno successivo. Per il calcolo dell'acconto, come per gli scorsi anni, si può utilizzare il metodo storico oppure quello presuntivo.
Con il primo, l'acconto è pari al 90% rivalutazione maturata nell'anno precedente (2017) sul TFR al 31.12.2017.
Con il secondo, l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell’anno, comprese anche le eventuali cessazioni.





Notizia 05/12/2018

Rottamazione-bis e rottamazione-ter : un testa coda per rientrare nella rideterminazione automatica


Venerdì 7 dicembre scade il termine ultimo per il versamento delle rate omesse in scadenza il 31 luglio 2018, 1° ottobre 2018 e 31 ottobre 2018, per poter rientrare nella definizione e ottenere la rideterminazione automatica, del residuo, in 10 rate da versare il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019.

La manovra di fine anno 2017 (art. 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di chiudere i ruoli pendenti con l’ente della riscossione (c.d. “rottamazione bis”).

In particolare, le “rottamazioni” sono sostanzialmente tre:
1) definizione ruoli 2000-2016: si tratta di una riapertura della definizione agevolata, così come era stata prevista dalla norma originaria (art. 6, D. L. 22 ottobre 2016, n. 193), per coloro i quali, avendo carichi pendenti con l’ente della riscossione relativamente agli anni dal 2000 al 2016, non hanno presentato l’istanza di adesione;
2) definizione ruoli 2000-2016 in presenza di vecchie rateazioni: viene concessa la possibilità di definire i ruoli pendenti a coloro i quali avevano vecchie rateazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non hanno provveduto a versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2016;
3) definizione ruoli 2017: è possibile definire i ruoli consegnati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

Da segnalare che con il D.L. n. 119/2018 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma (art. 3) ha anche previsto la possibilità, per coloro che hanno aderito alla rottamazione 2017 (art. 1, D.L. n. 148/2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
In particolare, il residuo, viene ridistribuito in 10 rate di pari importo con scadenza luglio e novembre a partire dal 2019.




Notizia 09/11/2018

Pace Fiscale : arriva il Comunicato dell'Agenzia sulle mini cartelle....


Agenzia delle Entrate-Riscossione ci mette la faccia, cioè il sito, e pubblica un comunicato stampa ufficiale in merito alla Pace Fiscale relativamente al capitolo "Stralcio dei debiti fino a mille euro", vale a dire le cc.dd. mini cartelle.

In particolare viene illustrata la procedura che sarà seguita dall'Agenzia in merito alla cancellazione totale e automatica delle cartelle che rientrano nell'ambito di applicazione della norma.
Per la praticità del lettore, ricordiamo infatti che i carichi che usufruiranno dello stralcio sono tutti i debiti, affidati all'Agente della riscossione dall'1.01.200 al 31.12.2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018. L'Importo di riferimento è costituito da capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La cancellazione avverrà al 31.12.2018, poiché sarà cura ed onere dell'Agenzia comunicare ai vari enti creditori lo stralcio effettuato.

Che destino seguiranno gli eventuali pagamenti effettuati per tali cartelle che non vedranno l'arrivo del nuovo anno ?
La risposta è contenuta all'art. 4 del DL 119 2018, ed è la seguente :
a) si considereranno definitivamente acquisite, e quindi non rimborsabili, le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (24 Ottobre 2018);
b) saranno imputate a rate relative ad altri debiti o a debiti scaduti o in scadenza, le somme versate successivamente;
c) saranno rimborsate al contribuente le somme versate dopo l'entrata in vigore del DL, in caso di assenza di altri debiti a cui imputare le somme.

Ciò che è reso chiaro è che l'annullamento sarà automatico e che non dovrà essere effettuata alcuna richiesta da parte del contribuente.

Il discorso sarà comunque diverso per noi professionisti : sarà comunque necessario ed utile effettuare un'analisi della situazione attuale di ciascun cliente, sia perché lo stralcio riguarda solo le mini cartelle, sia perché nel comparto "Pace Fiscale" rientrano altre misure, che sarà logico e naturale valutare in un'ottica unitaria e complessa.









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