Notizie Aggiornamenti e Novità
07/12/2013
Il CNDCEC, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in riferimento al collegio sindacale che non svolga anche attivita' di revisione contabile, aveva assunto la posizione che non sussistesse per tali soggetti l'obbligo di segnalazione delle violazioni connesse ad operazioni in contanti oltre la soglia, attualmente fissata ad Euro 999,99, adducendo a sostegno della propria tesi ragioni di ordine prettamente pratico, risultando di fatto di estrema difficolta' l'individuazione di tali violazioni quando l'organo citato non si occupa del controllo contabile.
Il MEF, invece, e' intervenuto di recente sull'argomento, sposando, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della norma, la tesi contraria : l'obbligo sussiste.
Immediata la replica del CNDCEC, che ha sottolineato come, pur dovendosi ritenere condivisibile l'analisi della norma sul piano letterale, ciononostante la conclusione raggiunta dal Ministero non tiene conto dei profili piu' operativi.
06/12/2013
Ricordiamo che lo slittamento del II Acconto per i soggetti IRES, dal 2 al 10 Dicembre 2013, e' stato originato dall'aumento dal 101% al 102,5% sia per l'IRES sia per l'IRAP, come previsto dal DL 133/2013, che ha inoltre elevato al 130% l'acconto di banche, enti creditizi, assicurazioni ed enti finanziari.
Della proroga beneficiano anche i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che dovranno provvedere entro il decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d'imposta.
Poiche' la proroga e' stata concessa a ridosso della scadenza, nel caso di soggetti che hanno gia' effettuato il pagamento, occorrera' provvedere ad un versamento integrativo per la differenza.
La buona notizia e' che la misura maggiorata per gli acconti trova applicazione solo per i periodi d'imposta 2013 e 2014, perche' dal 2015 si passera', con esigenze finanziarie persistenti, ad aumentare le accise.
Il decreto che ha previsto maggiorazione e proroga, non limita l'accesso al c.d. "metodo previsionale" per il ricalcolo degli acconti, con la previsione quindi di una riduzione delle imposte dovute per il 2013 rispetto al dato storico del 2012, fermo restando il rispetto della nuova misura fissata per legge (102,5%) : attenzione, quindi, ad effettuare previsioni in pejus il piu' accurate possibili.
05/12/2013
Con decisione 2013/978/UE pubblicata nella GUCE del 27.11.2013, il Consiglio Europeo, su richiesta dell'Italia, ha approvato la possibilita' di aumentare il limite dell'esenzione IVA da 30.000 a 65.000 Euro di fatturato, con possibilita', quindi di innalzare la soglia di esenzione del c.d. Regime dei minimi fino a tale cifra.
Con la decisione 2010/688/UE del 15.10.2010 sempre il Consiglio aveva autorizzato l'Italia ad applicare il regime dei minimi, ma con il limite dei 30.000 Euro, derogando all'art. 285 Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006 che fissa la soglia per l'esenzione a 5.000 euro.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato il mantenimento del regime speciale di esenzione dall'IVA fino al 31.12.2016.
Nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio ha osservato che l'importo di 65.000 Euro risulta compatibile con la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea il 29.10.2004 che, allo scopo di semplificare gli obblighi Iva, intende permettere agli Stati membri di fissare fino a 100.000 euro la soglia di volume d'affari annuo per l'accesso al regime speciale di esenzione dall'IVA delle piccole imprese.
La decorrenza della nuova disposizione e' stata fissata all'1.01.2014.
Tocca ora al legislatore italiano adeguare le regole interne : il regime dei minimi potrebbe essere ampliato, e si potrebbe ampliare il numero dei contribuenti per i quali le attuali norme prevedono semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali (es. esonero registrazione e tenuta di scritture contabili, liquidazioni e versamenti periodici e dell'acconto IVA, con eventuale estensione ad IIDD E IRAP.
04/12/2013
Varate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole per calcolare l'ISEE, vale a dire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Ricordiamo che il D.Lgs. 3.05.2000 Nr 130 ha assegnato all'INPS il compito di costituire una banca dati per la gestione delle dichiarazioni di tutti i richiedenti le prestazioni sociali agevolate. E che inoltre l'ISEE e' un valore che si calcola come rapporto tra l'ISE, Indicatore della situazione Economica del nucleo familiare di cui si fa parte, e un parametro,desunto da una c.d. "scala di equivalenza", basata in sostanza sul numero dei componenti il nucleo stesso. Infine, per richiedere prestazioni sociali agevolate, occorre presentare la c.d. "dichiarazione sostitutiva unica", che contiene i dati sulla situazione reddituale, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, e i beni patrimoniali posseduti al 31.12 dell'anno precedente : attraverso tale dichiarazione si giunge alla determinazione dell'ISEE. La dichiarazione sostitutiva ha validita' di un anno e ha valore nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare.
Cosa cambiera' per il futuro :
1) solo una parte dei dati potra' essere autocertificata, mentre i dati fiscali piu' rilevanti, quali reddito complessivo e prestazioni INPS ricevute, saranno compilati dalla PA
2) maggior peso attribuito alla casa, prendendo in considerazione come valore quello rivalutato ai fini IMU (che supera del 60% quello ai fini ICI considerato finora per l'ISEE)
3) maggior peso attribuito al patrimonio, attraverso una riduzione della franchigia per la componente mobiliare
4) allargamento del paniere delle voci reddituali considerate, con l'introduzione sia di tutti i redditi tassati con imposte sostitutive (es. minimi) sia tutti quelli esenti (compresi, anche se con una franchigia, assegni assistenziali, pensioni di invalidita', indennita' di accompagnamento e cosi' via).
Occorre comunque segnalare che, a differenza del passato, sara' possibile aggiornare il proprio stato in caso di cambiamenti della situazione economica, e che il nuovo ISEE prestera' la dovuta attenzione alle famiglie numerose e alla presenza di persone disabili, quali anziani non autosufficienti e minorenni disabili.
03/12/2013
Con il termine di supplemento IMU, gia' ribattezzata e a ragione Mini IMU, si fa riferimento a una nuova somma da pagare tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Infatti, anche se l'IMU sulla prima casa e' stata ufficialmente cancellata dal DL 30.11.2013, Nr 133,in oltre 2300 Comuni italiani, vale a dire quelli che hanno aumentato l'aliquota sull'abitazione principale rispetto a quella base prevista per legge, pari al 4 per mille, i proprietari saranno chiamati a pagare una quota residua : la mini IMU appunto.
E allora, come e' accaduto negli ultimi mesi, riparte una girandola di numeri, di rassicurazioni e smentite da parte del governo.
Quanto ci costa ? Dovrebbe costare circa 200milioni di euro.
Quando scade ? Dovrebbe essere il 16 Gennaio 2014.
Ma va pagata ? Stiamo lavorando per trovare una soluzione.
E quale ? Ecco due delle proposte : 1) farla pagare il 16.01.2014 ma poi restituirla o 2) trovare una copertura entro l'anno.
Una copertura ? Abbiamo appena pagato il II Acconto IIDD-IRAP PPFF e a giorni, troppo pochi, scadra' quello dei soggetti IRES maggiorato (Acconto del 102,5%). Ma rimane solo l'acconto IVA che scadra' il 27.12.2013.
La soluzione non e' sicuramente delle migliori, ma da qualche parte la copertura andrebbe proprio trovata. Nella maggioranza c'e' la convinzione che debba essere evitata : per che la deve pagare e' un ulteriore prelievo, per i Comuni viene vista come un tradimento del Governo.
Al Ministero dell'Economia assicurano che lavoreranno per la soluzione migliore. Cio' che va detto e' che ci sono problemi anche per il calcolo esatto della spesa (per non dire della relativa e capiente copertura) : occorrera' spulciare ad una ad una le aliquote decise dai consigli comunali, per sapere quanto serve per coprire il 40% della differenza tra l'aliquota base dello 0,4% e quella decisa dai sindaci, che sarebbe a carico dei cittadini.
Nuova gatta da pelare per MEF e Governo, ma in realta' per tutti noi.
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