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Cessioni UE, novita' Legge di Stabilita' 2013



pubblicato il 30/01/2013

Nuovo termine di emissione per le cessioni intraUE : la fattura dovra' essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La registrazione dovra' avvenire entro tale nuovo termine, con riferimento al mese di competenza.
Si allinea quindi la normativa a quella gia' prevista per le fatture differite "interne", per le quali il cedente, che ha emesso DDT per le varie cessioni effettuate nell'arco di un mese solare, pu0' certificare le operazioni attraverso l'emissione di una sola fattura che puo' essere emessa anche entro il 15 del mese successivo, purche', in fase di registrazione nella contabilita', ne tenga conto ai fini della liquidazione dell'IVA del mese in cui le cessioni sono avvenute.
Per il cessionario acquirente che riceve il doc.to intraUE c'e' l'obbligo della c.d. integrazione con l'IVA applicabile e della successiva doppia registrazione della fattura integrata : 1) nel registro degli Acquisti, entro il termine generale per l'esercizio della detrazione dell'imposta (dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo) e 2) nel registro delle Vendite (o Fatture Emesse), entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Le modifiche sono contenute nella Legge di Stabilita' 2013 e valgono dal nuovo anno.


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