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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 04/02/2014

Aumento IRPEF locale: record nel Lazio


Nuova stangata per le famiglie italiane: da quest'anno e' previsto un aumento del limite massimo dell'IRPEF regionale dall'1,73% al 2,33%, per arrivare al 3,33% nel 2015. Tutta colpa di una regola scritta nel 2011 dal Governo Monti in un decreto attuativo del federalismo fiscale (D. Lgs. 68/2011, c.d. "Decreto Salva-Italia"), ma che entra in vigore solo a partire dall'anno in corso, e se applicato lo stesso potrebbe portare il gettito dell'IRPEF regionale oltre i 24 miliardi di euro (oltre il doppio dei quasi 11 miliardi incassati oggi).
L'aumento delle aliquote tocchera' tutta l'Italia da nord al sud. Gia' da quest'anno Piemonte, Molise e Lazio raggiungono i nuovi tetti massimi alle aliquote.
In particolare il Lazio ha deciso di sfruttare in pieno la "nuova" legge e l'addizionale salira' al 2,33% nel 2014 ed e' previsto un ulteriore rincaro al 3,33% nel 2015. A questo si aggiungera' l'addizionale comunale per i residenti di Roma che e' ormai al record del 9 per mille (ed ha rischiato di volare addirittura al 12 per mille se il progetto "Salva-Roma" non fosse naufragato), con un effetto combinato tra i due che portera' l'IRPEF locale a quota 4,23% (ovvero 1.269 euro all'anno su un reddito da 30.000 euro). Le difficolta' di bilancio delle due amministrazioni locali peseranno come un macigno sui contribuenti, il che comportera' un esborso per il cittadino romani pari al triplo di chi abita nei territori con meno tasse.




Notizia 03/02/2014

Il DURC e la piattaforma per la certificazione dei crediti della P.A.


Importante novita' per coloro che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'INPS ha infatti chiarito che il DURC (Documento unico di regolarita' contributiva) puo' essere rilasciato anche in presenza di certificazione di crediti che siano certi, liquidi ed esigibili e che la stessa sia emessa tramite la "Piattaforma per la certificazione dei crediti" (PCC).
Il DURC, dunque, e' rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti di ammontare almeno pari agli oneri contributibi accertati e non ancora versati da parte di un soggetto (ar. 13 bis, c. 5 del D.L. n. 52/2012).
In questo modo tale documento diviene una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore permette alle imprese creditrici nei confronti delle PA di poter continuare ad operare sul mercato anche se in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Per l'ottenimento del DURC, il MEF ha creato due nuove funzioni all'interno della PCC:
- la "Gestione Richieste DURC", rivolta ai soggetti titolari di crediti;
- la "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli Enti tenuti al rilascio del documento.
I soggetti richiedenti potrenno effettuare richiesta tramite lo Sportello Unico Previdenziale, mentre le strutture territoriali di INPS, INAIL e Casse Edili dovranno acquisire la notizia relativa all'importo dell'eventuale esposizione debitoria accertata per verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo evidenziato dalla PCC.
Questo scambio di informazioni dovra' avvenire tramite PEC e nel campo note dell'istruttoria INPS dovranno essere riportati:
- la specifica che l'emissione del DURC avviene ai sensi dell'art. 13, c. 5 del D.L. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso e' stato accertato;
- gli estremi del Nr richiesta e la data e l'ora apposta dal sistema, generati in automatico dalla PCC (nella funzione "Gestione Richieste DURC");
- il "Totale saldo disponibile al gg/mm/aaa" riportato nel certificato all'esito delle operazioni di verifica effettuate tramite la funione "Verifica la capienza per l'emissione del DURC".
L'INPS ha inoltre chiarito che il legislatore ha inteso fissare il principio secondo il quale la PA, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, e' obbligata preventivamente a garantire la copertura del debito evidenziato dal DURC.





Notizia 02/02/2014

Rivalutazione beni d'impresa : l'AgE svaluta il campo di applicazione...


Sul tema della nuova edizione della rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di Stabilita' 2014 e' intervenuta, nel corso del Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate, dando una interpretazione "svalutativa" dell'intervento che sta creando posizioni contrapposte tra i professionisti del settore.
In sede di prima analisi della normativa era stato da piu' parti sostenuto che ci si trovasse di fronte tanto ad una rivalutazione dei beni solo civilistica, per la quale occorre, come si sa, un provvedimento legislativo che la consenta, quanto ad una rivalutazione civilistica con riconoscimento del maggior valore attribuito anche in ambito fiscale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva e la considerazione delle regole previste (prima fra tutte quella che il maggior valore vale a partire dal terzo esercizio successivo all'esecuzione della rivalutazione stessa).
L'Agenzia invece ha sostenuto il 30 Gennaio scorso che dall'analisi delle disposizioni normative attuali derivi l'obbligatorieta' della rivalutazione ai fini fiscali, ridimensionando quindi l'ambito di applicazione della nuova edizione dell'istituto.
I commenti successivi resi noti da professionisti del settore vanno da chi si e' appiattito sulla posizione dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a indicare come "ufficializzato" il divieto di rivalutazione solo civilistica, a chi, prendendo una posizione chiaramente contrapposta, ha contestanto tanto il ruolo di interprete dell'Agenzia in un campo prettamente civilistico quanto, nel merito, lo stesso excursus logico attraverso il quale sia giunta a tale conclusione.

Per quanto ci riguarda, in sede di prima analisi della disciplina, pur non giungendo ad una conclusione sull'aspetto del divieto di rivalutare solo civilisticamente, abbiamo da subito individuato un "costo" troppo alto rispetto alle precedenti versioni : l'imposta sostitutiva 2014 e' attualmente del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili mentre il Decreto "anti crisi" del Novembre 2008 aveva alla fine previsto che le aliquote fossero, per le rispettive categorie, del 3% e dell'1,5%.
Inoltre, avendo assistito nell'ultima edizione della rivalutazione ad un ridimensionamento progressivo delle aliquote della sostitutiva previste per il riconoscimento fiscale dei maggior valori (dal 10% al 7% e infine al 3% per i beni ammortizzabili, dal 7% al 4% e al definitivo 1,5% per quelli non ammortizzabili), abbiamo atteso gli eventuali sviluppi.

Per il momento riteniamo di aver dato la dovuta rilevanza all'argomento e alle contrapposte posizioni formatesi.
Ci riserviamo di produrre un successivo approfondimento sul tema, qualora ritenuto di comune e rilevante interesse.




Notizia 01/02/2014

Arriva il nuovo codice tributo Gaet


Con la risoluzione n. 15/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo "Gaet" denominato "Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute, sicurezza sul lavoro disposte dall'art. 9, c. 2 , del decreto legge 76/2013".
Il codice sara' utilizzato per versare allo Stato, le nuove ammende e sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di sicurezza di igiene e salute sul lavoro, le quali sono state incrementate a partire dall'1.07.2013.
La meta' di queste maggiorazioni sara' utilizzata per il finanziamento di iniziative di vigilanza e delle attivita' di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, effettuate dalle Direzione territoriali del lavoro.
Il versamento avverra' mediante il modello di pagamento F23.






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