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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 08/02/2014

Ammortizzatori sociali : l'INPS da i nuovi numeri


Comunicati con circolare Nr 12 del 29.01.2014 gli importi massimi, per il 2014, dei cc.dd. "ammortizzatori sociali".
Per quanto riguarda la c.d. ASpI l'indennita' massima ammontera' a Euro 1.192,98, mentre per l'Assegno per attivita' socialmente utili l'importo sara' di Euro 578,98.
Di seguito gli altri importi massimi fissati dall'istituto :
-CIG/mobilita' Euro 969,77
-CIG/mobilita' con retribuzione di riferimento superiore a Euro 2.075,21 Euro 1.165,58
-Indennita' CIG Edilizia Euro 1.163,72
-Indennita' CIG edilizia con retribuzione di riferimento superiore a Euro 2.075,21 Euro 1.398,70
-Trattamenti speciali disoccupazione edilizia Euro 634,07.





Notizia 07/02/2014

Richiesta di sospensione delle cartelle: da oggi anche on line


Altre novita' in tema di cartelle esattoriali. Con un comunicato stampa, Equitalia ha reso noto che sara' possibile richiedere la sospensione della riscossione delle cartelle "errate" anche on line. Si tratta di un nuovo strumento in mano ai contribuenti che si aggiunge alle altre modalita' attualmente gia' previste (fax, email e raccomandata con ricevuta di ritorno).
Questo nuovo canale e' disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it, nel box "Sospendere la riscossione". Non e' necessario registrarsi ed e' previsto un apposito percorso guidato per aiutare i contribuenti nella richiesta. Una volta entrati nel box basta inserire i propri dati e quelli dell'atto per cui si presenta la domanda, va inoltre allegata tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione con la copia di un documento di riconoscimento valido. Al termine si ricevera' un riepilogo con i dati inseriti a conferma dell'invio dell'istanza.
Si ricorda che la sospensione e' prevista in caso di annullamento del debito da parte dell'ente creditore oppure in presenza di un pagamento gia' effettuato prima della del ruolo o di una sentenza favorevole. L'istanza va presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto; ricevuta la documentazione Equitalia provvede a girarla all'ente creditore che ne verifica la correttezza e comunica l'esito dell'istruttoria sia al contribuente che all'agente della riscossione. Trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda senza alcun riscontro da parte dell'ente creditore, gli importi indicati a debito sono annullati di diritto.





Notizia 06/02/2014

Crediti verso la PA : compensazione pronta per pagare i debiti da accertamento tributario


L'Agenzia delle Entrata ha completato il percorso che portera' a poter recuperare una parte dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione attraverso l'istituto della compensazione su F24.
Il sistema, previsto dall'art. 28-quinquies del DPR 602/73, introdotto dal DL 35/2013 (conv. con mod. dalla Legge 6.06.2013 Nr 2013) prevede l'utilizzo di un modello ad hoc, il mod."F24 Crediti PPAA" approvato con il provvedimento del Direttore AgE 31.01.2014, e del nuovo codice tributo "PPAA" istituito con Risoluzione AgE 16/e del 4.02.2014.
I crediti che si potranno utilizzare in compensazione sono esclusivamente quelli per i quali l'azienda o il contribuente abbia ottenuto la c.d. certificazione attraverso l'accesso alla piattaforma elettronica di certificazione istituita dal MEF (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).
Ricordiamo, pero', che le somme che potranno essere cosi' "pagate" si riferiscono a quelle dovute per gli istituti definitori e deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, omessa impugnazione, conciliazione giudiziale, adesione al pvc, adesione all'invito a comparire, etc).
Tra le Utilities della sezione Pubblicazioni del nostro sito, e' pubblicato il modello scaricabile, con provvedimento di approvazione a tabella cosici tributo per il pagamento dei debiti da accertamento tributario.




Notizia 05/02/2014

INAIL : il rinvio e' pieno


Dopo la proroga del versamento (vedi Ns News del 24.01.2014), arriva la conferma dall'INAIL che slittera' di tre mesi, sempre al 16 Maggio 2014, anche l'autoliquidazione : la comunicazione delle retribuzioni 2014 presunte, quindi, non andra' effettuata entro Lunedi' 17 Febbraio.
Per le aziende che cesseranno l'attivita' da Marzo 2014 in poi, l'autoliquidazione e successivo versamento del premio andranno effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di fine attivita', mentre per quelle che hanno interrotto l'attivita' tra Gennaio e Febbraio 2014 si andra' al 16 Maggio come per quelle in attivita'.
Restano fuori dallo slittamento le aziende con cessazione intervenuta a Dicembre 2013 : per loro la scadenza rimarra' il 17 Febbraio, con l'obbligo di inviare la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2013 via PEC, versando il premio dovuto.
La notizia, arrivata al solito sul filo di lana, conferma che godranno del rinvio anche le eventuali richieste di riduzione delle retribuzioni presunte.





Notizia 05/02/2014

Il MEPA e il servizio di supporto alle PMI


La Finanziaria del 2008 ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente in formato elettronico, demandando poi ad un regolamanento la predisposizione delle modalita' di attuazione della norma. E' nato cosi' il regolamento D. M. 55/2013, entrato in vigore il 6.06.2013 (vedi Ns News del 9.12.2013).
Proprio in quest'ottica il Ministero dell'Economia ha annunciato l'avvio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di un servizio di supporto alle PMI per la fatturazione elettronica relativa agli acquisti effettuati dagli enti pubblici. Il nuovo servizio e' gratutito per i fornitori della PA centrale e, insieme all'anagrafe nazionale della popolazione residente e all'identita' digitale, sara' uno dei tre pilastri per l'attuazione dell'Agenda digitale. Per poter usufruire del servizio, quindi per emettere e ricevere fatture, sara' indispensabile l'uso della firma digitale, oggi gia' impiegata nelle normali attivita' di funzionamento del MEPA.





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